La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.
Lo ha stabilito la quinta sezione della Corte di giustizia europea nella sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza del 13 dicembre 2017.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vitali SpA e l’Autostrade per l’Italia SpA in merito alla decisione adottata da quest’ultima, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, di escludere la prima da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
ANCE SODDISFATTA. “Una decisione che conferma la tesi sostenuta dall’Ance, sin dall’entrata in vigore del Codice appalti del 2016 con un esposto presentato alla Commissione europea, che vede in questa norma una grave violazione della libertà di organizzazione d’impresa incompatibile con le direttive Ue sugli appalti”, commenta l'Associazione nazionale dei costruttori edili.
“La sentenza è solo l’ultimo degli atti, culminato nella procedura d’infrazione di gennaio di quest’anno, con cui l’Europa richiama il nostro Paese a rispettare le regole comunitarie a difesa della concorrenza. A livello europeo, infatti, non sono ammesse restrizioni, in via generale e astratta, al subappalto come invece è attualmente previsto nell’ordinamento italiano, anche dopo le modifiche dello Sblocca cantieri”, sottolinea l'Ance.
“Questa sentenza chiarisce, una volta per tutte, la correttezza delle posizioni che l’Ance ha sempre, con trasparenza, portato avanti in tutte le sedi istituzionali” commenta il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, che afferma: “Non è più rinviabile un intervento complessivo del legislatore per allineare la normativa italiana a quella europea a tutela di tutte le tipologie d’impresa, nessuna esclusa”.
In allegato la sentenza