Secondo la Corte di giustizia europea, un'offerta con prezzo zero non va rigettata in automatico, ma occorre prima valutarla nella sua anomalia e poi eventualmente rigettarla.
La sentenza della Corte Ue del 10 settembre 2020, causa 367/19, ha per oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE, presentata nell’ambito di una controversia tra la Tax-Fin-Lex d.o.o., società con sede in Slovenia, e il Ministero dell’Interno della Slovenia, in merito al rigetto da parte di quest’ultimo dell’offerta presentata da detta società nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
La Corte Ue ha dichiarato che
L’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo proposto nell’offerta è di EUR 0.
In allegato la sentenza della Corte di giustizia europea