“L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 30 e i considerando 5 e 68 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale che vieta alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto prevista all’articolo 183 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.”
Lo ha dichiarato la nona sezione della Corte di giustizia europea nell'ordinanza del 26 novembre 2020, causa C 835/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Consiglio di Stato con l'ordinanza del 13 giugno 2019.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’articolo 30 della direttiva 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con il considerando 68 di tale direttiva.
Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta – Ativa SpA e, dall’altro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché l’Autorità di regolazione dei trasporti, in merito al rigetto da parte del MIT di due proposte di finanza di progetto presentate dall'Ativa.
In allegato l'ordinanza della Corte Ue