È possibile effettuare la valutazione ambientale anche successivamente alla realizzazione del progetto a condizione che la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione consideri anche l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla realizzazione dell'impianto.
Lo ha precisato la Corte di giustizia europea nella sentenza del 26 luglio 2017 cause riunite C-196/16 e C-197/16.
Le questioni sottoposte alla Corte Ue vertono sull’interpretazione dell’articolo 191 TFUE e dell’articolo 2 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Sono sorte infatti delle controversie tra il Comune di Corridonia, il Comune di Loro Piceno e soggetti privati, da un lato, e la Provincia di Macerata, dall’altro, in merito alle decisioni con cui detta Provincia ha dichiarato che gli impianti per la produzione di energia elettrica da biogas della VBIO1 Società Agricola Srl e della VBIO2 Società Agricola Srl rispettavano i requisiti di compatibilità ambientale, al termine di procedimenti di valutazione avviati successivamente alla realizzazione e alla messa in servizio di tali impianti e in seguito all’annullamento di una prima autorizzazione.
Nella sentenza – in allegato - la Corte di Giustizia europea afferma che, “in caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il diritto dell’Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall’altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché:
– le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e
– la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione”.