Con la sentenza del 14 dicembre 2017 causa C-630/16, la Corte di giustizia europea si è pronunciata sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio nonché della norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011, intitolata «Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali».
La domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dinanzi al tribunale amministrativo di Helsinki da una società di diritto finlandese, in merito ad una decisione dell'Agenzia per la sicurezza e i prodotti chimici della Finlandia, con cui quest’ultima ha sostanzialmente vietato alla società di utilizzare la marcatura «CE» a titolo della norma EN 1090-1:2009+A1:2011, per quattro categorie di prodotti fabbricati da quest’ultima.
La Corte Ue ha precisato che la norma EN 1090-1:2009+A1:2011, intitolata «Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali», deve essere interpretata nel senso che prodotti come le piastre di ancoraggio destinate ad essere fissate nel cemento prima della sua solidificazione e utilizzate per fissare i pannelli della facciata e i sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici, rientrano nel suo ambito d’applicazione, se hanno funzione strutturale, nel senso che la loro rimozione da una costruzione provocherebbe immediatamente una diminuzione della sua resistenza.