Con la sentenza n. 64 del 10 aprile 2020, la Corte costituzionale, su rimessione del T.a.r. per il Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), limitatamente alle parole: «, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio».
Questa norma, in tema di modalità di calcolo del costo di costruzione per il rilascio dei titoli edilizi, aveva escluso la praticabilità di richieste di conguaglio riferite a liquidazioni che, in passato, sulla base di una previgente legge regionale, erano state compiute con modalità non conformi a quelle dettate dal testo unico dell’edilizia (art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001).
In allegato la sentenza