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Cooptazione nel settore dei BBCC, FINCO : "Puntuale ed opportuna la Comunicazione del Presidente ANAC"

L'ANAC ha fornito indicazioni importanti in merito alla cooptazione delle imprese nell’ambito dei contratti nel settore dei beni culturali

mercoledì 11 settembre 2024 - Redazione Build News

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Se la quota di lavori sui beni culturali, affidata all’impresa cooptata ai sensi dell’articolo 62, comma 18 del Codice, è superiore a 150.000 euro, è sempre necessaria la qualificazione SOA adeguata per classifica e categoria ai lavori da eseguire; se la predetta quota è inferiore a tale importo, l’impresa medesima deve necessariamente essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 10 dell’Allegato II.18 del d.lgs. 36/2023.

Lo ha chiarito l'ANAC nel Comunicato del Presidente Giuseppe Busia del 10 luglio 2024, depositato presso la segreteria del Consiglio in data 29 agosto 2024. In merito al chiarimento dell'ANAC ne abbiamo parlato nell'articolo Codice Appalti, da Anac chiarimenti su imprese cooptate e contratti nel settore dei beni culturali.

Il commento di FINCO 

La Federazione ha diffuso una nota al commento diffuso dall'ANAC.

"Con il Comunicato del Presidente ANAC del 10/07/2024, sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione nel settore dei beni culturali dell'art. 68, comma 12, del D. Leg.vo 36/2023.

In particolare, l'ANAC ha indicato quanto segue:

  • la cooptazione è un istituto avente carattere eccezionale e derogatorio che consente al concorrente, singolo o in RTI, che sia già in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, di raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati (art. 68, comma 12, del D. Leg.vo 36/2023);
  • anche nel nuovo Codice è richiesta una diretta correlazione tra soggetto qualificato nella categoria richiesta dal bando e soggetto esecutore dei lavori sui beni soggetti a tutela;
  • tale correlazione esclude la possibilità di ricorrere, in via generale, per l’esecuzione dei lavori sui beni culturali, all’istituto della cooptazione di cui all’art. 68, comma 12, del D. Leg.vo 36/2023, al fine di demandare la realizzazione degli stessi ad imprese prive della necessaria qualificazione;
  • se la quota di lavori sui beni culturali, affidata all’impresa cooptata è superiore a 150.000 euro, è sempre necessaria la qualificazione SOA adeguata per classifica e categoria ai lavori da eseguire; se la predetta quota è inferiore a tale importo, l’impresa medesima deve necessariamente essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 10 dell’AIIegato II.18 del D. Leg.vo 36/2023;
  • al fine di assicurare che i lavori sui beni culturali siano svolti da soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, volta a preservare il bene oggetto di intervento, nei termini prescritti dalla disciplina di riferimento, si richiamano le stazioni appaltanti, in sede di gara, ad una attenta verifica in ordine ai requisiti effettivamente posseduti dai concorrenti e dalle imprese cooptate."

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