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Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici: la raccomandazione Ue

L'iniziativa è finalizzata ad aiutare gli Stati membri a costruire una politica di professionalizzazione al fine di migliorare il profilo, l'influenza, l'impatto e la reputazione degli appalti nel conseguimento di obiettivi pubblici

mercoledì 11 ottobre 2017 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 259/28 del 7 ottobre 2017 è stata pubblicata la Raccomandazione UE 2017/1805 della Commissione europea del 3 ottobre 2017 “relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici. Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici”.

L'iniziativa è finalizzata ad aiutare gli Stati membri a costruire una politica di professionalizzazione al fine di migliorare il profilo, l'influenza, l'impatto e la reputazione degli appalti nel conseguimento di obiettivi pubblici.

I. DEFINIRE LA POLITICA DI PROFESSIONALIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

1. Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e attuare strategie a lungo termine di professionalizzazione degli appalti pubblici, adattate alle loro esigenze e risorse nonché alla loro struttura amministrativa, in forma autonoma o nel quadro di politiche di professionalizzazione di più ampio spettro relative alla pubblica amministrazione. L'obiettivo è di attirare, sviluppare e mantenere le competenze, concentrarsi sulle prestazioni e sui risultati strategici, sfruttando nel modo migliore gli strumenti e le tecniche disponibili. È opportuno che dette strategie:

a) si rivolgano a tutti i soggetti pertinenti che partecipano alle procedure di appalto e siano elaborate attraverso un processo inclusivo a livello nazionale, regionale e locale;

b) siano applicate in coordinamento con le altre politiche in tutto il settore pubblico e

c) facciano il punto degli sviluppi negli altri Stati membri e a livello internazionale.

2. Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare e sostenere le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori nell'attuazione di strategie nazionali di professionalizzazione, nello sviluppo di iniziative professionalizzanti nonché di un'architettura istituzionale e una cooperazione appropriate per appalti pubblici più coordinati, efficienti e strategici basati, tra l'altro:

a) su una maggiore cooperazione tra i servizi interessati e tra le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori

nonché

b) sulla competenza e sul sostegno degli istituti di formazione, delle centrali di committenza e delle organizzazioni professionali che gestiscono prevalentemente appalti.

II. RISORSE UMANE — MIGLIORARE LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELLE CARRIERE

3. Gli Stati membri dovrebbero individuare e definire il quadro di riferimento per le abilità e le competenze su cui ciascun professionista degli appalti pubblici dovrebbe essere formato e di cui dovrebbe disporre, tenendo conto del carattere multidisciplinare dei progetti di appalti, per quanto riguarda sia i funzionari responsabili specificamente degli appalti sia altre funzioni correlate, nonché i giudici e i revisori, quali:

a) quadri delle abilità e delle competenze volti a sostenere i processi di gestione delle assunzioni e delle carriere e all'elaborazione di programmi di formazione e

b) un quadro comune delle competenze per gli appalti pubblici a livello europeo.

4. Gli Stati membri dovrebbero sviluppare adeguati programmi di formazione — iniziale e permanente — basati sui dati e sulla valutazione delle necessità, nonché, se disponibili, sui quadri delle competenze. Occorrerebbe ad esempio:

a) sviluppare e/o sostenere lo sviluppo dell'offerta di formazione iniziale, a livello universitario e postuniversitario, e di altre formazioni professionali di livello iniziale;

b) fornire e/o sostenere un'offerta ampia, mirata e accessibile di formazione e apprendimento permanenti;

c) moltiplicare l'offerta di formazione attraverso soluzioni innovative e interattive o strumenti di apprendimento online nonché di formazioni per formatori e

d) trarre vantaggio dalla cooperazione accademica e dalla ricerca al fine di sviluppare una solida base teorica per soluzioni in materia di appalti.

5. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sviluppare e sostenere l'adozione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori di solidi sistemi di gestione delle risorse umane, di pianificazione delle carriere e di motivazione specifici per le funzioni in materia di appalti pubblici al fine di attirare e trattenere personale qualificato in tali funzioni e di incoraggiare gli operatori a migliorare la qualità e ad adottare un approccio più strategico agli appalti pubblici, ad esempio mediante:

a) sistemi di riconoscimento e/o di certificazione in grado di identificare e premiare adeguatamente le funzioni in materia di appalti pubblici;

b) strutture di carriera, incentivi istituzionali e un sostegno politico per realizzare risultati strategici e

c) premi di eccellenza per promuovere le buone pratiche in settori quali gli appalti pubblici innovativi, verdi e socialmente responsabili o la lotta alla corruzione.

III. SISTEMI — FORNIRE STRUMENTI E METODOLOGIE

6. Gli Stati membri dovrebbero incentivare e promuovere lo sviluppo e l'adozione di strumenti informatici accessibili in grado di semplificare e migliorare il funzionamento dei sistemi di appalti e ad esempio di:

a) consentire l'accesso alle informazioni attraverso la creazione di portali unici online;

b) sviluppare strumenti informatici e le formazioni corrispondenti (riguardanti ad esempio le economie di scala, l'efficienza energetica o il lavoro di squadra), oppure sostenere le corrispondenti soluzioni orientate al mercato e

c) promuovere un approccio strategico alla digitalizzazione mediante la standardizzazione, la condivisione, il riutilizzo e l'interoperabilità dei prodotti e dei servizi, in particolare avvalendosi di soluzioni informatiche esistenti disponibili a livello dell'UE, e contribuire allo sviluppo di strumenti quali un catalogo online delle norme relative alle TIC per gli appalti.

7. Gli Stati membri dovrebbero sostenere e promuovere l'integrità a livello individuale e istituzionale, quale parte integrante della condotta professionale, fornendo gli strumenti per garantire la conformità e la trasparenza e orientamenti sulla prevenzione delle irregolarità. Occorrerebbe ad esempio: a) definire codici etici e carte sull'integrità; b) avvalersi dei dati sulle irregolarità come feedback per sviluppare orientamenti e formazioni corrispondenti, nonché per promuovere l'autodisciplina e c) sviluppare orientamenti specifici destinati a prevenire e individuare le frodi e la corruzione, anche attraverso sistemi di denuncia delle irregolarità.

8. Gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti volti, da un lato, a dare certezza giuridica sul diritto dell'UE e nazionale o sulle prescrizioni derivanti da obblighi internazionali dell'UE e, dall'altro, ad agevolare e promuovere la riflessione strategica, le sentenze commerciali e le decisioni intelligenti/informate, quali: a) materiali di orientamento mirati, manuali metodologici e repertori delle buone pratiche e degli errori più comuni, che siano aggiornati, facilmente accessibili e utilizzabili nonché basati sull'esperienza degli operatori del settore e b) modelli standardizzati e strumenti utili per diverse procedure, quali i criteri in materia di appalti pubblici verdi.

9. Gli Stati membri dovrebbero promuovere lo scambio di buone pratiche e sostenere gli operatori del settore per assicurare procedure di appalto professionali, cooperazione e trasmissione di conoscenza, provvedendo ad esempio a: a) fornire assistenza tecnica per mezzo di servizi di helpdesk, di assistenza telefonica diretta e/o di posta elettronica che rispondano prontamente; b) organizzare seminari e workshop per condividere i nuovi sviluppi giuridici, le priorità politiche e le buone pratiche e c) incoraggiare le comunità di operatori del settore attraverso forum online e reti sociali professionali.

IV.SEGUITO DA DARE ALLA PRESENTE RACCOMANDAZIONE — RELAZIONI E MONITORAGGIO

10. Si raccomanda che gli Stati membri informino la Commissione dei provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione nel quadro delle relazioni presentate in conformità all'articolo 83 della direttiva 2014/24/UE, all'articolo 45 della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 99 della direttiva 2014/25/UE.

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