Sentenze

Costruzione abusiva e violazione distanze minime, ammissibile l'acquisto per usucapione

Secondo la Cassazione “il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem”

lunedì 20 luglio 2015 - Redazione Build News

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In linea di principio, è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva.

Infatti, il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem.

Pertanto, qualora il mancato rispetto delle distanze minime, da parte della costruzione del vicino, non venga fatta valere entro 20 anni, si realizza l’usucapione e la richiesta di demolizione non è più possibile.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sezione II civile, con la sentenza n. 14916/2015 pubblicata il 16 luglio.  

RILEVANZA GIURIDICA DELLA LICENZA O CONCESSIONE EDILIZIA. In questa pronuncia la Cassazione richiama tra l'altro il principio per cui «la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi quelle di cui agli artt. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, concernenti rispettivamente la licenza e la concessione per costruire; norme, queste, che riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva e non contengono "regole da osservarsi nelle costruzioni", come richiesto dall'art. 871 cod. civ.».

Pertanto, osserva la suprema Corte, «come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'avere eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno».

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