Non vi sono ragioni per negare la possibilità di costruire un manufatto in aderenza ad un fabbricato realizzato dal vicino sul confine per il solo fatto che tale manufatto costituisca addizione di un fabbricato preesistente, non importa se realizzato prima o dopo quello del vicino.
Così la seconda sezione civile della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 23986 pubblicata il 12 ottobre 2017.
In questa ordinanza – clicca qui – la suprema Corte rimanda alla sentenza n.11488/2015 della Cassazione per quanto riguarda l'affermazione della possibilità di mutare in ogni tempo la soluzione costruttiva - a distanza legale, in aderenza o in appoggio - purché la situazione lo consenta e la soluzione originaria sia legittima.