Con la sentenza n. 46598/2017, la terza sezione della Cassazione penale precisa che “anche un basamento in cemento, delle dimensioni di quello realizzato dall'imputato, costituisce 'costruzione' in senso tecnico - giuridico, trattandosi di un manufatto tridimensionale che comporta una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo, richiedente per la sua realizzazione (come, del resto, per le opere di estesa pavimentazione) il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica, essendo idoneo a determinare una compromissione dell'assetto del territorio e del paesaggio, la cui permanenza non può, dunque, essere considerata irrilevante, con la conseguente corretta esclusione della integralità della demolizione dell'opera”.
Nel caso in esame, osseerva la Cassazione, la Corte d'appello “ha del tutto correttamente affermato la configurabilità del reato paesaggistico a causa della realizzazione del manufatto descritto nella imputazione, avente certamente le caratteristiche di una nuova costruzione, trattandosi della realizzazione di un fabbricato in blocchi di cemento e calcestruzzo delle dimensioni di m. 7,40 per 5,70 e altezza di m. 2,40 circa, 4 L L con basamento in cemento e privo di solaio, come tale richiedente sia il permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001, sia l'autorizzazione paesaggistica, in considerazione della sua idoneità a compromettere il paesaggio e l'assetto del territorio”.
È stata considerata “la realizzazione del manufatto nel suo complesso, indipendentemente dalla sua successiva parziale demolizione, che risulta priva di incidenza riguardo alla originaria configurabilità del reato, integrato dalla costruzione del manufatto abusivo. La suddetta demolizione – rileva la suprema Corte - è, poi, inidonea, a causa della sua parzialità, a determinare l'effettivo estintivo previsto dall'art. 181, comma 1 quinquies, d.lgs. 42/2004, invocato dal ricorrente, che richiede l'integrale rimessione in pristino dello stato dei luoghi, allo scopo di eliminare completamente il vulnus al paesaggio e all'ambiente provocato dalla realizzazione dell'opera, mediante l'eliminazione e la rimozione di tutte le opere realizzate, nella specie non verificatasi, essendo residuata una parte non irrilevante del manufatto originario”.