La disciplina penale prevista dagli artt. 64 e 65 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si applica alle opere in cemento armato ed a quelle che, non composte da cemento armato, possiedono comunque una struttura metallica.
Lo ha ribadito la Cassazione penale (Sez. 3) nella sentenza n. 29822/2020 (data udienza: 11/09/2020).
“La sfera di applicabilità degli artt. 64 e 65 d.P.R. n. 380/2001”, ha ricordato la suprema corte, “non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi onde configurarsi la sussistenza dei reati relativi, essendo evidente, atteso il richiamo del legislatore alle opere in struttura metallica, che la disposizione è diretta a regolare anche, singolarmente, le opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura metallica; sotto il profilo della ratio della disposizione, la sufficienza anche della sola struttura metallica si spiega in ragione della potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che anche in tal caso vengano adottate le particolari precauzioni da adottare in fase di costruzione in zona sismica (Sez.3, n.56067 del 19/09/2017, Rv.271810 - 01: la disciplina penale prevista dagli artt. 64 e 65 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si applica alle opere in cemento armato ed a quelle che, non composte da cemento armato, possiedono comunque una struttura metallica)”.
In allegato la sentenza