Il Tar Liguria, prima sezione, con la sentenza n.140/2016 depositata l'11 febbraio, ricorda che “secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, anche i volumi sotterranei sono considerati rilevanti dal punto di vista paesaggistico e, pertanto, possono essere in contrasto con le previsioni intese ad impedire l’alterazione dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di nuove strutture (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2013, n. 4348)”.
Tuttavia, “altra giurisprudenza ha precisato che la rilevanza paesaggistica di un volume interrato non sussiste qualora esso, per le sue caratteristiche, possa essere qualificato come mero volume tecnico (cfr., fra le ultime, T.A.R. Umbria, sez. I, 26 aprile 2014, n. 356)”.
Infatti, “proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono”, tali volumi “sono inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380)”.