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Covid-19 e proroga contratti di attestazione SOA: le indicazioni Anac hanno valenza generalizzata

Le indicazioni fornite dall'Autorità anticorruzione con il Comunicato del 4 marzo si applicano a tutto il territorio nazionale

venerdì 20 marzo 2020 - Redazione Build News

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Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel corso dell’adunanza del 17 marzo 2020, preso atto che le disposizioni contenute nel d.p.c.m. del 9 marzo 2020 hanno esteso all’intero territorio nazionale l’applicazione delle misure adottate per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, che hanno ridotto l’operatività di Amministrazioni e Enti pubblici, ha deliberato che le indicazioni fornite con il Comunicato del 4 marzo u.s. assumono necessariamente una valenza generalizzata e devono perciò ritenersi applicabili a tutto il territorio nazionale.

Il Comunicato del Presidente del 04 marzo 2020

“Con comunicazione acquisita dall’Autorità in data 27 febbraio 2020, l’Associazione di categoria delle SOA GENERALSOA ha rappresentato che per effetto dei provvedimenti legislativi adottati per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, stanno emergendo sensibili difficoltà organizzative per gli operatori economici con sedi legali e operative nelle regioni maggiormente interessate dall’emergenza sanitaria in atto. Nello specifico, ciò riguarda le regioni individuate dal d.p.c.m. del 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 6/2020 (Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Piemonte).

Analoghe difficoltà – a dire della citata Associazione - vengono segnalate dalle Amministrazioni pubbliche ricadenti nei territori suindicati, alle quali le SOA si rivolgono per la verifica della documentazione presentata dalle imprese ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

Per tali ragioni e limitatamente agli ambiti territoriali individuati nel d.p.c.m. del 25 febbraio 2020, GENERALSOA ha richiesto che per i contratti di attestazione stipulati tra Imprese e Organismi di Attestazione, la cui istruttoria, in forza delle vigenti disposizioni, dovrà necessariamente concludersi entro il 31 marzo p.v., possa essere concessa - su richiesta degli operatori economici - una proroga di 60 giorni.

In relazione alle problematiche esposte l’Autorità deve comunque rimarcare l’imprescindibile esigenza che le imprese accedano alla qualificazione solo in esito ad un rigoroso procedimento di accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

Poiché appare verosimile che le problematiche organizzative prospettate possano causare un fisiologico rallentamento delle attività amministrative necessarie ad assicurare un elevato standard degli accertamenti dovuti, si desume che il dilatarsi delle tempistiche potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità da parte delle SOA di concludere l’iter di attestazione entro i termini indicati dall’art. 76, comma 3, del d.p.r. 207/2010 (novanta giorni dalla stipula del contratto, con possibilità di sospensione per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni), trascorsi i quali le SOA sono tenute a “rilasciare l’attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa”.

Se concretizzata, detta circostanza – derivante da cause di forza maggiore - lederebbe quegli operatori economici che in situazioni ‘ordinarie’ avrebbero potuto conseguire l’attestato di qualificazione nell’arco massimo dei 180 giorni (90 + 90 di eventuale sospensione) previsti dalla norma vigente.

Tanto premesso l’Autorità – atteso il carattere straordinario delle circostanze descritte - ritiene che la richiesta formulata da GENERALSOA sia meritevole di accoglimento e, pertanto, che sia necessario fornire un’indicazione relativa a tutti i contratti di attestazione interessati, aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, ammettendo che, per tali contratti, la sospensione dell’istruttoria possa estendersi fino ad un massimo di 150 gg (centocinquanta giorni) in luogo dei 90 (novanta) previsti dall’art. 76, comma 3, del d.p.r. 207/2010.

Detta deroga potrà essere disposta per tutte le imprese che ne facciano richiesta, purché aventi sedi legali e operative nelle regioni individuate dal citato d.p.c.m., o che, ai fini della qualificazione, abbiano esibito dichiarazioni e documenti che devono essere sottoposti al vaglio di Amministrazioni pubbliche situate nelle medesime regioni.

Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, competerà alle SOA valutare l’effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari.

Le SOA che riceveranno le richieste di usufruire dell’anzidetta deroga sui termini temporali di sospensione dell’istruttoria di qualificazione, dovranno trasmettere all’Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) l’elenco delle imprese richiedenti”.

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