Sulla Gazzetta ufficiale n. 103 del 30 aprile, è pubblicato il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, approvato dal Consiglio dei ministri del 29 aprile.
Questo DL – IN ALLEGATO - è entrato in vigore il 30 aprile e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
In considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già deliberata, il testo interviene al fine di posticipare alcuni termini di prossima scadenza.
Di seguito una sintesi di alcune delle principali previsioni.
- Documenti di identità: proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020.
- Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l’esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente.
- Permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 31 luglio 2021. Nelle more, gli interessati possono presentare istanza di rinnovo.
- Smart working nella Pubblica Amministrazione: fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche - valorizzando l’esperienza acquisita nella organizzazione e nell’espletamento del lavoro in modalità agile, particolarmente, durante la pandemia - potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate stabilite dall’articolo 263 del Dl 34/2020 (il cosiddetto “decreto Rilancio”), ma senza più essere vincolate al rispetto della percentuale minima del 50 per cento del personale e a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Si avvia, quindi, un percorso di ritorno alla normalità, nella Pubblica Amministrazione, in piena sicurezza e nel rispetto dei principi di efficienza e produttività.
- Regioni, Enti locali e Camere di commercio: proroga i termini per il rendiconto e il bilancio consolidato delle Regioni e dei bilanci delle aziende sanitarie, nonché quelli del rendiconto e del bilancio degli enti locali e del bilancio d’esercizio delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferiti all’esercizio 2020.
- Predissesto: si prorogano al 30 giugno 2021 i termini di cui all’articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all’articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- Golden Power: proroga il termine del “regime temporaneo” per l’esercizio dei poteri speciali (Golden Power) dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. In particolare, prevede l’obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle acquisizioni, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in aziende che operano in settori critici da parte di soggetti esteri con requisiti differenti a seconda che tali soggetti appartengano all’Ue o siano extra Ue.
- Rendicontazione da parte di imprese ferroviarie: prevede che le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci potranno rendicontare le perdite subìte dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, a causa dell’emergenza COVID-19, entro il 15 maggio 2021. Il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie del contributo di compensazione delle perdite sarà approvato entro il 15 giugno 2021.
- Navi da crociera e revisione periodica dei veicoli: per mitigare gli effetti economici della emergenza epidemiologica da Covid-19 e garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità dell’industria marittima italiana, il decreto prevede la proroga al 31 dicembre 2021 dell’autorizzazione per le navi da crociera iscritte nel Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale della possibilità di effettuare servizi di cabotaggio (trasporto marittimo di merci e passeggeri effettuato a pagamento tra porti dello stesso Stato).
- Interventi edilizi per spiagge e parchi: si rinnova, fino al 31 dicembre 2021, il regime autorizzatorio semplificato introdotto nell’art. 264 del decreto-legge n. 34 del 2020 per i piccoli interventi edilizi di natura provvisoria funzionali ad evitare la diffusione del COVID-19 in luoghi come spiagge, piscine, parchi (per esempio capanni per riporre sdraio e ombrelloni, bagni chimici, etc.).
- Revisione periodica dei veicoli: si prevede che la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi possa essere effettuata anche dagli ispettori autorizzati, fino al 31 dicembre 2021.
- Esami di abilitazione degli esperti qualificati, dei medici autorizzati e dei consulenti del lavoro: si proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di svolgere con modalità semplificate da remoto gli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati (esperti di radioprotezione e medici competenti per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.
- Controlli radiometrici: si proroga al 30 settembre 2021 la validità del regime transitorio in materia di controlli radiometrici.
- Penitenziari: si proroga la durata delle licenze premio che possono essere concesse ai condannati ammessi al regime di semilibertà, superiore a quella di 45 giorni, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi. Inoltre, viene prorogata la possibilità di concedere permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente previsti, in favore di detenuti condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, i quali abbiano già fruito di permesso premio o siano stati già ammessi al lavoro all’esterno, all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno. Infine, si proroga la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare per i detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, che debbano scontare una pena detentiva di durata non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena e la cui condotta carceraria non sia stata oggetto di rilievi disciplinari. I permessi premio non sono concessi ai soggetti condannati per alcune fattispecie di reato come: maltrattamenti contro familiari e conviventi; atti persecutori; atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione di tipo mafioso e, inoltre, delinquenti abituali, professionali o per tendenza; detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare; detenuti sanzionati per disordini, sommosse, evasione, fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori; detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.