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Covid-19, l’indennità una tantum per i professionisti è esentasse

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le erogazioni da parte di enti o casse di previdenza sono imponibili solo se possono essere inquadrate in una delle categorie di redditi previsti dall'art. 6 del Tuir

giovedì 24 settembre 2020 - Redazione Build News

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L’indennità assistenziale straordinaria erogata da un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti, a causa della situazione dovuta alla pandemia da Covid-19, è esente da tassazione. Il chiarimento è stato dato dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello 395/2020, pubblicato ieri (IN ALLEGATO).

Il caso specifico riguarda un iscritto all'Enpav, l'ente di previdenza e assistenza dei veterinari che ha deciso l'erogazione di un'indennità una tantum agli iscritti ricoverati in ospedale a causa del coronavirus o posti in quarantena o isolamento domiciliare (in quest'ultimo caso solo se liberi professionisti). L'Agenzia delle Entrate ricorda che, in base all’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi o a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi costituiscono a loro volta redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o persi. Tuttavia, per quanto riguarda le erogazioni da parte di enti o casse di previdenza agli iscritti, le stesse sono imponibili se possono essere inquadrate in una delle categorie di redditi previsti dall’art. 6 del Tuir (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi).

Non è questo il caso: si tratta infatti di un'erogazione assistenziale e non un'indennità sostitutiva. Secondo la circolare 20/2011 dell'Agenzia delle Entrate, l’erogazione, da parte di un ente privato di previdenza e assistenza, a fronte di danni agli immobili causati da calamità naturali, non è riconducibile a una categoria di reddito in quanto concessa occasionalmente per finalità assistenziale.

Per questo l’Agenzia stabilisce la non imponibilità delle somme erogate, in quanto il loro importo varia in relazione allo stato di bisogno dell’iscritto, non è correlato al reddito di quest’ultimo, e non ha funzione sostitutiva del reddito stesso. Inoltre lo stato di bisogno è verificabile sulla base degli attestati rilasciati dall’autorità medica competente ed è correlabile al contagio da Covid-19. Infine, l’una tantum è una prestazione assistenziale che rientra tra quelle previste dal regolamento dell’ente.

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