Al fine di fornire alle imprese prime indicazioni operative in ordine ai Provvedimenti, varati dalla Regione Lombardia e dal Governo, e relativi alla sospensione delle attività produttive, Ance Lombardia ha predisposto una prima nota informativa sulla materia.
Con la citata nota, che si riporta qui di seguito, vengono esaminati i profili giuridici dei provvedimenti in parola e vengono altresì forniti i primi suggerimenti operativi cui le imprese possono fare riferimento. Si tratta di prime indicazioni e data la complessità della materia trattata si fa riserva di tornare sull’argomento anche alla luce delle successive istruzioni che verranno impartite dalle competenti Istituzioni.
A) INTERPRETAZIONE DI ANCE LOMBARDIA
L’adozione del DPCM in materia di misure di contenimento dell’emergenza Covid-19 pone alcuni interrogativi in ordine ai rapporti che intercorrono fra le disposizioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri e l’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia e l’esatta individuazione dei criteri di risoluzione di possibili antinomie fra le due citate fonti normative.
Quanto alla natura giuridica degli atti oggetto della presente indagine, va rilevato che trattasi in entrambi i casi di atti amministrativi con valenza normativa.
Entrambi gli atti cercano di assolvere al principio di riserva di legge, ed in particolare il DPCM trova fondamento legale nel D.L. 6/2020 convertito in Legge n. 13 del 5 marzo 2020; mentre l’Ordinanza del Presidente della Regione trova giustificazione legale nell’art. 32 della L. n. 833/1978.
Dalla natura giuridica dei due provvedimenti discende inevitabilmente la conseguenza giuridica secondo la quale, in assenza di una disciplina specifica tesa a regolare i rapporti fra i due atti amministrativi e quindi in assenza di una precisa disposizione con cui uno dei due provvedimenti caduca espressamente gli effetti dell’altro, entrambi gli atti risultano in vigore ed efficaci.
Pertanto, qualora si ritenga di dover far valere principi giuridici quali la gerarchia delle fonti oppure la successione di norme nel tempo e si ritenga quindi di voler caducare gli effetti dell’Ordinanza regionale, sarà necessario impugnare l’eventuale singolo provvedimento concreto restrittivo, emanato dall’autorità amministrativa in applicazione dell’Ordinanza suddetta, chiedendone l’annullamento e qualora le doglianze venissero accolte dall’autorità giurisdizionale quest’ultima, annullando il provvedimento, disapplicherà la parte di ordinanza ritenuta incompatibile con il DPCM.
Oltre al percorso giurisdizionale, l’altra alternativa percorribile per ritenere gli effetti dell’Ordinanza Regionale non più in vigore oltre ogni dubbio, rimane unicamente la strada dell’autotutela amministrativa. Nello specifico la Regione potrà eventualmente ritenere di ritirare il proprio atto giuridico, mediante annullamento o revoca.
In altre parole, per ritenere non più efficace l’atto normativo regionale occorre che la caducazione del medesimo sia dichiarata direttamente da Regione o indirettamente dal giudice.
Stando così le cose è necessario analizzare i due provvedimenti e valutare quale dei due risulta essere più restrittivo e specifico per ipotizzare in concreto quale disposizione vada applicata.
Peraltro, va specificato che con riferimento al settore dell’edilizia, i provvedimenti paiono non essere perfettamente coincidenti, infatti il DPCM si concentra sulla previsione di quali tipi astratti di imprese possono o meno continuare l’attività in base alla loro riconducibilità ai vari Codici Ateco; il provvedimento regionale invece si sofferma in concreto sul fermo generalizzato dei cantieri contemplando allo stesso tempo specifiche eccezioni in base alla loro tipologia.
Pertanto gli esiti di un eventuale procedimento (amministrativo in caso di autotutela o giurisdizionale) potrebbero non portare alla caducazione del provvedimento regionale ma potrebbero far scaturire l’applicazione di entrambi i provvedimenti in maniera che si compenetrino vicendevolmente, eventualmente applicando il principio della specialità per specificazione e/o per aggiunta.
A ciò si somma la volontà di Regione volta a preservare gli effetti della propria ordinanza. A tal proposito, si specifica che tale volontà risulta essere sia implicita, quindi desumibile dalle successive Ordinanze n. 515 e 517 con cui la medesima esegue delle modifiche alla originaria Ordinanza n. 514 preservandone così l’efficacia, sia esplicita mediante le recenti dichiarazioni dello stesso Presidente.
Pertanto, ritenendo, allo stato attuale, in vigore ed efficaci le disposizioni di entrambi i provvedimenti si riportano le principali indicazioni che essi forniscono in merito al settore delle costruzioni:
- Il DPCM, valido su tutto il territorio Nazionale, dispone all’articolo 1, comma 1, lettera a) la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle riportate all’allegato 1 del provvedimento. Tra queste, si segnalano quelle relative ai codici Ateco 42 (ingegneria civile) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione), che si riportano per comodità, nel seguito:
2. L’Ordinanza n. 514 di Regione, valida su tutto il territorio Lombardo, dispone in ordine al “fermo (generalizzato) delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza”.
Premesso quindi quanto fin qui evidenziato, volendo fornire delle prime indicazioni operative che tengono presente la validità di entrambi i provvedimenti, senza pretesa di esaustività e sia nella consapevolezza che vi possono essere una moltitudine di ipotesi interpretative parimenti valide, sia nella piena contezza della fluidità della situazione, si evidenziano le seguenti casistiche in Lombardia:
1. Cantieri per costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali: sospesi;
2. Cantieri per costruzione di nuove infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie: sospesi;
3. Cantieri per costruzione di nuove infrastrutture a rete (acquedotti, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e gas naturale): sospesi;
4. Cantieri per costruzione di nuove strutture sanitarie e di protezione civile: attivi, previa comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera D) del DPCM;
5. Cantieri per la realizzazione di opere di emergenza riguardanti infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie: attivi;
6. Cantieri per la realizzazione di opere di emergenza riguardanti edifici residenziali e non residenziali: attivi;
7. Cantieri per la realizzazione di opere di emergenza riguardanti infrastrutture a rete (acquedotti, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e gas naturale): attivi;
8. Cantieri per la realizzazione di opere di emergenza riguardanti strutture sanitarie e di protezione civile: attivi;
9. Quanto all’attività amministrativa delle imprese, anche in caso di cantieri sospesi, sarà possibile proseguire l’attività economica unicamente nel caso in cui l’operatore economico stesso sia inquadrabile in uno dei codici Ateco per i quali il DPCM ammette la prosecuzione dell’attività;
10. Quanto all’attività amministrativa delle imprese non rientranti nell’alveo applicativo dei Codici Ateco ammessi sarà possibile, in alternativa al fermo totale, la prosecuzione dell’attività in Smart Working.
Tutte quelle attività non rientranti nei codici Ateco contemplati dal DPCM ma che sono di supporto alle filiere e ai cantieri attivi, potranno proseguire l’attività previa comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera D) del DPCM.
Relativamente alla messa in sicurezza dei cantieri, si segnala, invece, che il DPCM stabilisce la data del 25 marzo 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione dei cantieri. L’Ordinanza n. 514 di Regione Lombardia non precisa alcun termine, relativamente alla messa in sicurezza. Su questo punto, si ritiene sia opportuno concludere le operazioni atte alla sospensione dei lavori entro il 25 marzo prossimo.
Da ultimo si evidenzia che la durata di efficacia delle disposizioni del DPCM e dell’Ordinanza non sono coincidenti, mentre per il primo è previsto il termine del 3 aprile 2020, il provvedimento regionale scade il prossimo 15 aprile.
B) INDICAZIONI PREFETTURA DI BRESCIA PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE
La Prefettura di Brescia, con Comunicato stampa del 23 marzo u.s., ha fornito indicazioni operative cui le imprese, che svolgono attività funzionali ad assicurare l’operatività delle aziende indicate nell’allegato 1 del DPCM 2020, dovranno attenersi.
Le comunicazioni relative alla prosecuzione delle attività in parola e quindi quelle relative ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all’allegato 1 del medesimo DPCM, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n.146/1990, dovranno essere inviate alla seguente casella di posta elettronica certificata protocollo.prefbs@pec.interno.it dal legale rappresentante dell’azienda interessata, indicando nell’oggetto della mail “DPCM 22 marzo 2020 – Comunicazione attività”.
Detta comunicazione, che si inoltra in allegato alla presente, dovrà pertanto essere predisposta ed inviata da parte delle imprese edili che svolgono lavorazioni per tali settori di attività.
Detti settori sono indicati nell’allegato 1 del DPCM in parola.
Si consigliano le imprese interessate ad inoltrare alla Prefettura, unitamente al modulo, una specifica richiesta redatta dal committente con la quale viene specificato che lo stesso è autorizzato a proseguire l’attività lavorativa ai sensi del citato allegato 1 e che l’intervento richiesto all’impresa è necessario per la prosecuzione dell’attività lavorativa.
C) NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI AL DI FUORI DELLA PROPRIA ABITAZIONE
Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sono state riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione. Ciò ha comportato un aggiornamento del modello di autodichiarazione da compilare per motivare lo spostamento stesso. (fonte: Ance Brescia)
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