Alle somme erogate dall’ente territoriale ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati e continuativi attivi alla data del 1° febbraio 2020 è applicabile la disposizione contenuta nel decreto “Ristori”, secondo cui non concorrono a tassazione i contributi di qualsiasi natura concessi, in via eccezionale a seguito dell’emergenza da Covid-19, da chiunque e a prescindere dalle modalità di fruizione, agli esercenti attività di impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi.
È, in sintesi, il contenuto della risposta dell'Agenzia delle entrate n. 84 del 3 febbraio 2021 in merito al trattamento fiscale da riservare al contributo una tantum che una Regione intende riconoscere a coloro che esercitano attività di libero professionista, con iscrizione ai relativi albo e cassa previdenziale privata (ovvero, in assenza di quest’ultima, gestione separata Inps), e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con iscrizione alla gestione separata Inps. I primi devono aver iniziato l’attività professionale antecedentemente al 1° febbraio 2020 e avere il domicilio fiscale in quella regione; i secondi, a quella stessa data, devono risultare attivi e lì residenti.
Per l’Agenzia, la soluzione al dubbio se il bonus in questione sia escluso o no dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e, quindi, in caso affermativo, non debba essere assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di acconto in fase di erogazione, è rinvenibile nell’articolo 10-bis del Dl 137/2020 (decreto “Ristori”).
Tale norma, in considerazione della finalità dell’aiuto economico (contrastare gli effetti negativi conseguenti all’emergenza epidemiologica), ha riconosciuto l’integrale detassazione dei contributi di qualsiasi natura erogati, eccezionalmente proprio a seguito della situazione emergenziale, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione nonché ai lavoratori autonomi.
Se l’applicabilità della disposizione ai liberi professionisti appare “pacifica”, qualche considerazione va invece spesa per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
I redditi di questi ultimi, infatti, sono ordinariamente assimilati a quello di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis), Tuir), a meno che la collaborazione non rientri nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente, circostanza che determina la realizzazione di reddito di lavoro autonomo (articolo 53, Tuir), con conseguente accesso al regime di esenzione riconosciuto dal decreto “Ristori”.
Nel caso in esame, per quanto riguarda i titolari di rapporti di collaborazione, l’Avviso regionale per la presentazione della richiesta del bonus prevede che, per beneficiare del contributo, l’interessato:
- deve possedere un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall’ultima dichiarazione presentata, non superiore a 23.400 euro
- deve avere un volume d’affari complessivo non superiore a 30mila euro
- non deve essere titolare di un contratto di lavoro subordinato.
Ne discende che la previsione contenuta nel citato articolo 10-bis del Dl n. 137/2020 può legittimamente valere anche per i co.co.co: il bonus regionale non rileva ai fini Irpef e non va, quindi, assoggettato a ritenuta alla fonte.
In allegato la risposta