Il Decreto Rilancio, nel suo articolo 121, comma 1-sexies, ha introdotto un'opportunità per i soggetti qualificati, come le banche, di sottoscrivere l'emissione di Buoni del Tesoro Poliennali, utilizzando i crediti d'imposta relativi a interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto stesso. Tuttavia, è importante sottolineare che questa possibilità non sarà più applicabile per i crediti relativi a spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022.
La risposta del Sottosegretario Federico Freni
Lo ha ribadito il sottosegretario al MEF Federico Freni, rispondendo (in commissione Finanze della Camera) all'interrogazione 5-00979 sulla disciplina della cessione dei crediti fiscali, come modificata dal Decreto Blocca Cessioni - decreto-legge n. 11/2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 38/2023.
Cessione dei crediti fiscali e le proroghe del Decreto-legge n. 11 del 2023
L'interrogazione ha chiesto di sapere se le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022, in relazione al cosiddetto Superbonus 110 per cento per le villette e unifamiliari e comunque rientranti nelle proroghe che il decreto-legge n. 11 del 2023 ha previsto al fine della cessione del credito, possano rientrare all’interno delle misure previste dal nuovo comma 1-sexies, dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
La risposta del MEF
Nella risposta Freni ricorda che il cennato comma 1-sexies dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 riconosce, ai soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), la facoltà di sottoscrivere l’emissione di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, utilizzando i crediti d’imposta relativi a interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio (interventi ammessi al Superbonus), la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, nell’ipotesi in cui abbiano esaurito nell’anno la propria capienza fiscale.
In merito al quesito dell’onorevole interrogante, il MEF ritiene che ai crediti d’imposta derivanti dagli interventi Superbonus cedibili per effetto della deroga di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, possa applicarsi la disposizione di cui al comma 1-sexies dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 a condizione che ricorrano i presupposti e nel rispetto dei limiti ivi indicati.
La scadenza per la presentazione della Cila
Ai fini della cedibilità del credito, la Cila relativa a tali interventi deve essere stata presentata entro il 16 febbraio 2023 (termine ultimo per fruire della deroga che consente la cessione dei crediti d’imposta relativi alle spese sostenute per i suddetti interventi).
Esclusi dall'opportunità i crediti relativi a spese sostenute dal 1° gennaio 2023
Non rientrano, invece, nell’ambito applicativo del comma 1-sexies, dell’articolo 121 sopra citato i crediti d’imposta relativi a interventi Superbonus di cui al comma 8-bis, ultimo periodo, dell’articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto le spese, per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023, sono sostenute necessariamente a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il Ministero dell'Economia ribadisce che, alla luce del quadro normativo vigente, i crediti di qualsiasi genere, relativi a spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022, non potranno beneficiare dell'opportunità offerta dal comma 1-sexies dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. Questa impostazione risulta coerente con l'obiettivo della norma, che è stato introdotto per favorire lo sblocco dei crediti "incagliati" nei cassetti fiscali di molti operatori del settore.