Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 132123 del 18 aprile 2023 ha disciplinato le modalità con cui i fornitori e i cessionari devono comunicare la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, come disposto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l’obbligo di comunicare l’opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti stessi.
Considerate le richieste pervenute dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni, al fine di consentire a tali soggetti di rimuoverne gli effetti, con il nuovo provvedimento prot. n. 332687 del 22 settembre 2023 l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità per richiedere l’annullamento delle comunicazioni di cui trattasi.
Dal 5 ottobre online apposita funzionalità
Dal 5 ottobre 2023 sarà disponibile sulla “Piattaforma cessione crediti”, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, un’apposita funzionalità per richiedere l’annullamento delle opzioni per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei bonus edilizi tracciabili.
Possibile annullare la ripartizione in 10 rate dei crediti residui
Sarà possibile inoltre annullare la ripartizione in dieci rate dei crediti residui, inviando all’Agenzia, tramite Pec, l’apposito modello. Successivamente anche tale operazione potrà essere effettuata attraverso una specifica funzionalità da attivare nella medesima Piattaforma.