L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 (in allegato), ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta concessi alle imprese, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto di energia, gas e carburante, dal Dl “Aiuti bis” – attualmente in fase di conversione in legge – che ha esteso le agevolazioni fiscali anche al terzo trimestre 2022.
In particolare, all’articolo 6, il decreto legge n. 115/2022 ha stabilito che alle imprese:
1. “energivore” i cui costi per kWh della componente energia elettrica - calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte ed eventuali sussidi - hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, spetta un bonus pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel terzo trimestre 2022 (in caso di energia prodotta e autoconsumata dalle stesse imprese, l’incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione, mentre il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale)
2. “gasivore”, spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019
3. “non energivore” dotate di contatori di potenza pari almeno a 16,5 kW, spetta un bonus pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel terzo trimestre 2022, se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019
4. “non gasivore” spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019.
L’articolo 7 dello stesso Dl “Aiuti bis” ha, invece, esteso agli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022 il credito d’imposta per il gasolio e la benzina utilizzati come carburante dalle imprese agricole e della pesca per la trazione dei mezzi impiegati nell’esercizio delle loro attività. Il bonus è pari al 20% di quanto speso nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, al netto dell’Iva (articolo 18, Dl 21/2022.
I crediti in questione sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022, e sono cedibili, soltanto per intero, a terzi.
Tanto riepilogato, per consentire l’utilizzo in compensazione dei descritti crediti d’imposta, mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, scendono in campi i codici tributo:
- 6968, “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- 6969, “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”
- 6970, “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”
- 6971, “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”
- 6972, “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
I nuovi codici trovano collocazione nella sezione “Erario” del modello, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.