Fisco

Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas: nuova circolare dell'AdE

L’Agenzia delle entrate fa il punto sui bonus energetici di sostegno alle imprese e fornisce chiarimenti sulla disciplina di favore contenuta nell’articolo 6 del decreto Aiuti-bis, nell’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e nell’articolo 1 del decreto Aiuti-quater

mercoledì 30 novembre 2022 - Redazione Build News

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L’Agenzia delle entrate fa il punto sui bonus energetici di sostegno alle imprese e fornisce chiarimenti sulla disciplina di favore contenuta nell’articolo 6 del decreto Aiuti-bis, nell’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e nell’articolo 1 del decreto Aiuti-quater, anche attraverso risposte a quesiti specifici pervenuti in merito all’applicazione delle misure di favore. Le novità nella circolare n. 36/2022 (in allegato) siglata dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, ieri 29 novembre 2022.

I citati articoli hanno sostanzialmente prorogato i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 in favore delle imprese beneficiarie, riconoscendoli in misura percentuale (variabile in base al tipo di soggetto, al bene acquistato e al periodo di spettanza). Detti crediti sono utilizzabili in compensazione entro il 30 giugno 2023.

Con il documento di prassi si chiarisce, tra l’altro, quanto segue.

Beneficiarie dei crediti di imposta sono tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le condizioni previste dalle diverse norme istitutive. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Si ritiene, inoltre, che in assenza di un’espressa esclusione normativa, possano beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) - indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, ad esempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (Ipab), le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircss) e le Aziende unità sanitarie locali (Ausl) - e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all’articolo 10 del Dlgs n. 460/1997, nel presupposto che esercitino anche un’ attività commerciale.

Nel caso in cui l’ente non commerciale o la Onlus non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (ad esempio la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelli totali).

Con riferimento ai crediti d’imposta per le non energivore, riconosciuti in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW per il quarto trimestre 2022 e 16,5 kW per il terzo trimestre 2022, si precisa che la potenza disponibile normativamente prevista corrisponde a una potenza contrattuale pari, rispettivamente, a 4 kW e 15 kW.

La circolare chiarisce l’ambito applicativo della norma introduttiva del calcolo semplificato dei crediti d’imposta, spettante per il secondo, terzo e quarto trimestre dell’anno 2022, che può essere chiesto al venditore laddove l’impresa si sia rifornita dal medesimo soggetto in tutti i trimestri di riferimento. Il documento di prassi ha precisato, inoltre, che resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, “fruitore” del credito d’imposta sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, ha evidenziato che, qualora le imprese (con utenze collocate in Italia a esse intestate) optino per il piano di rateizzazione di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto Aiuti-quater, non potranno fruire dei crediti di imposta riconosciuti alle stesse per l’acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e previsti, rispettivamente, dall’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e dall’articolo 1 del decreto Aiuti-quater.

L’Agenzia delle entrate ha fornito, altresì, alcune risposte a quesiti riguardanti, tra l’altro, i seguenti argomenti:

Spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile

È stato chiarito che, in caso di locazione di un immobile, l’impresa conduttrice può beneficiare del credito d’imposta, ancorché non sia titolare delle utenze ma ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico.

La spettanza del credito deve essere comprovata mediante la seguente documentazione:

- fatture d’acquisto (intestate al locatore)

- fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore

- contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile,

nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.

Spese per l’acquisto di gas naturale per l’alimentazione di una centrale termica di teleriscaldamento

È stato precisato che in caso di cogenerazione, per distinguere, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i quantitativi di gas naturale utilizzati per produrre energia elettrica (riconducibile all’uso termoelettrico) da quelli utilizzati per produrre energia di diverso tipo (riconducibile agli usi energetici diversi da quelli termoelettrici) che possa trovare applicazione, in via generale, il criterio stabilito dall’articolo 21, comma 9-ter, lettera b), del Testo unico delle accise – già utilizzato con riferimento all’individuazione del gas per uso combustione da assoggettare ad aliquota Iva ridotta con la circolare n. 17 2021 – in base al quale, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibile gas naturale impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando il consumo specifico convenzionale stabilito nella misura pari a 0,220 mc per kWh.

Sarà, conseguentemente, possibile determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici», oggetto di agevolazione, al ricorrere degli altri requisiti.

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