Sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2023 è pubblicato il Decreto Omnibus - decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, approvato dal Consiglio dei ministri il 7 agosto.
Oltre alla proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%, il provvedimento, con l'articolo 25, introduce anche disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Comunicazione all'AdE entro 30 giorni
Il suddetto art. 25 obbliga i titolari di crediti non ancora utilizzati, derivanti da cessioni o dallo “sconto in fattura”, a inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione.
La comunicazione, che non è necessaria nel caso in cui il mancato utilizzo dipende dal decorso dei termini utili per la fruizione, dovrà essere redatta con le modalità che saranno indicate in uno specifico provvedimento a firma del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione di 100 euro.
Le disposizioni si applicheranno a far data dal 1° dicembre del 2023; nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito risulti precedente al 1° dicembre di quest’anno, la comunicazione andrà effettuata, con le stesse modalità, entro il 2 gennaio del 2024.