Le imposte dovute da società operanti nei settori dei giochi e delle scommesse sportive sono compensabili con i crediti d’imposta per lavori edilizi, incluso il Superbonus (articoli 119 e 121, comma 2 del Dl n. 34/2020), acquisiti da terzi a mezzo di cessione del credito. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 394 e n. 395 del 25 luglio 2023.
Il quesito
[ALFA] S.p.a. pone un quesito in merito all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, acquisiti da soggetti terzi.
In particolare, l'istante rappresenta di operare «nel mercato del gioco lecito autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare, in qualità di concessionario di Stato, nel settore ''online'' delle scommesse sportive, concorsi pronostici e giochi online e nel settore dei concorsi pronostici, delle scommesse sportive, ippiche e giochi su rete fisica attraverso la gestione di migliaia di punti vendita».
L'istante, pertanto, è soggetto passivo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per le scommesse sportive, ippiche a quota fissa o a totalizzatore, e dell'imposta unica sui giochi per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, la cui riscossione è regolamentata dall'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.
«Nell'ambito della sua attività imprenditoriale, l'istante intende acquisire, mediante ''cessione del credito'', i crediti d'imposta maturati da terzi ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Ai sensi di tale disposizione i soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119 (cd. superbonus) e all'articolo 121, comma 2 (cd. bonus per interventi ''edilizi'' diversi dal superbonus) del decreto in questione, che danno diritto ad una detrazione, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, che, a loro volta, possono utilizzare tale credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d. Lgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario effettivo.»
L'istante chiede, dunque, «di poter utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97, tali crediti con le somme dallo stesso dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse e/o imposta unica sui giochi».
In estrema sintesi, l'istante ritiene di poter versare le somme a debito dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse e imposta unica sui giochi, utilizzando il modello F24-Accise, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte, tra cui, in particolare, i crediti di cui agli articoli 119 e 121, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020.
La Risposta n. 394/2023
Per l'Agenzia delle Entrate è “condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, nel senso che, i crediti d'imposta di cui agli articoli 119 e 121, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, acquisiti a mezzo di ''cessione del credito'', la cui legittimità non è verificabile in sede di interpello, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti possono essere utilizzati, mediante il modello F24-Accise, per compensare le somme a debito dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse e di imposta unica sui giochi”.
L'AdE ricorda, infine, che, “nel caso di irregolare utilizzo dei crediti in parola, restano applicabili le disposizioni contemplate dall'articolo 121 commi 5 e 6 del decreto-legge n. 34 del 2020, e non anche quelle disposte dall'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, laddove sia violato il divieto di utilizzo in compensazione di un credito dell'accollante per il pagamento di un debito di un soggetto terzo, accollato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La risposta n. 395/2023
Anche per quanto riguarda l'altra risposta – n. 395/2023 – al quesito di un concessionario degli apparecchi da gioco, tenuto a versare il prelievo erariale unico (PREU), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che “è possibile compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi di cui agli articoli 119 (cd. superbonus) e 121, comma 2 (cd. bonus per interventi ''edilizi'' diversi dal superbonus), acquisiti a mezzo di ''cessione del credito'', la cui legittimità non è verificabile in sede di interpello, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti con le somme a debito dovute a titolo di PREU”.