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Crediti Superbonus ed Ecobonus e operazioni di scissione: chiarimenti dal Fisco

Una società ha chiesto all'Agenzia delle entrate delucidazioni circa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 173, comma 4, del TUIR in merito ai criteri di ripartizione di alcuni crediti d'imposta di natura edilizia, nell'ambito di un'operazione di scissione

venerdì 28 marzo 2025 - Alessandro Giraudi

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Con la Risposta n. 82 del 27 marzo 2025, l'Agenzia delle entrate ha fornito il suo parere che ha a oggetto i Crediti Ecobonus (di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), e i Crediti Superbonus (di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), in riferimento ai quali una società istante ha prospettato un dubbio interpretativo concernente l'applicazione dell'articolo 173, comma 4, del Tuir e, in particolare, nella parte in cui detta disposizione fissa i criteri di ripartizione delle ''posizioni soggettive'' nell'ambito delle operazioni di scissione.

Nella Risposta, l'AdE ricorda che con la risoluzione 19 marzo 2002, n. 91/E “è stato precisato che il criterio di riparto delle posizioni soggettive tra i soggetti partecipanti a una scissione è basato su una regola generale di ripartizione proporzionale, sulla base delle quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste per effetto della scissione. Tale regola può essere derogata in presenza di una connessione specifica, individuale o per insiemi, fra una singola posizione soggettiva e i suoi corrispondenti elementi patrimoniali interessati dalla scissione (cfr. risposta a interpello pubblicata sub n. 635 del 2020)”.

Tali principi “sono stati ribaditi anche nella recente risposta ad interpello pubblicata sub n. 48 del 2024, citata dall'Istante, a mente della quale, in relazione alla ripartizione dei crediti d'imposta da investimenti agevolati nell'ambito di un'operazione di scissione, si è chiarito che i crediti d'imposta agevolativi non integrano delle posizioni soggettive per le quali si rende necessaria l'applicazione dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 173 del Tuir; pertanto la ripartizione degli stessi in sede di scissione può avvenire liberamente secondo quanto stabilito tra le parti (nel progetto/atto di scissione)”.

I suddetti principi valgono anche per i crediti ecobonus e superbonus

Ciò posto, l'Agenzia delle entrate ritiene che i principi sopra richiamati “valgano anche con riferimento ai Crediti Ecobonus e Crediti Superbonus di cui l'Istante riferisce di essere titolare poiché - anche per detti crediti - manca una disposizione volta a rideterminarli o limitarli in determinate fattispecie (ad esempio, in presenza di una disciplina analoga a quella dell'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e gli stessi - in base alla prospettazione dell'Istante - sono puntualmente quantificati e spettanti.

Infatti, con specifico riferimento ai crediti d'imposta oggetto della presente istanza, si evidenzia che gli stessi non incidano sulle ordinarie modalità di determinazione del reddito imponibile e delle imposte sul reddito delle società coinvolte nell'operazione straordinaria e che, pertanto, non siano da ritenersi riconducibili tra le ''posizioni soggettive'' di cui al comma 4 dell'articolo 173 del Tuir, in quanto rappresentano un autonomo elemento del patrimonio della scissa che, come tale, è idoneo a essere oggetto di ripartizione, in sede di progetto di scissione, secondo la volontà delle parti”.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'AdE ritiene che “in sede di Scissione, [per] i Crediti Ecobonus e i Crediti Superbonus, indicati dall'Istante, occorrerà verificare se nel progetto di scissione sia stata manifestata la volontà di trasferire i crediti in parola. Pertanto, considerato che, nell'istanza presentata, è stato riferito che, nell'ambito della Scissione, «l'importo al 31/12/[n] di euro XXXX riferito a crediti ex art. 14 DL 63 del 2013, così come modificato dalla L. 205/2017 e dalla L. 160/2019, oltre che ex art. 119 e 121 DL 34/2020 (e successive modificazioni e integrazioni) rimanga in capo alla ALFA s.r.l., società che si scinde, anche dopo la scissione», gli stessi restano in capo alla scissa, ai sensi dell'articolo 2506-bis del codice civile”.

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