Sarà accessibile, dal prossimo 21 febbraio, sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito), la sezione informativa della piattaforma informatica per la presentazione delle istanze relative al credito d’imposta e al contributo a fondo perduto previsti dall’articolo 1 del Pnrr a favore delle imprese turistiche. Per il momento sarà possibile scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati.
Una settimana dopo e precisamente dalle ore 12 del 28 febbraio, dallo stesso sito, sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati e inviare le richieste.
A darne notizia un avviso pubblicato sul sito del ministero del Turismo.
Le imprese, dall’attivazione della procedura, hanno trenta giorni di tempo per presentare le istanze. Il ministero del Turismo, entro sessanta giorni dalla scadenza, pubblicherà online l’elenco dei beneficiari.
Gli incentivi sono attribuiti, nel limite degli stanziamenti previsti, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e dopo la verifica dei requisiti di accesso all’agevolazione. È quanto prevede l’avviso pubblico dello scorso 23 dicembre che stabilisce modalità di fruizione degli incentivi, interventi e spese ammissibili. L’esaurimento delle risorse sarà comunicato con un avviso pubblicato sul sito del ministero.
La rivista online dell'Agenzia delle entrate ricorda che il contributo può essere utilizzato come credito di imposta fino all'80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021. Gli stessi beneficiari potranno usufruire anche di un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi sostenuti per i medesimi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40mila euro. Contributo a fondo perduto e credito d’imposta sono cumulabili a patto che l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi.
Gli aiuti potranno essere utilizzati nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Sono inoltre incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per le stesse opere.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente tramite compensazione con F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il contributo a fondo perduto sarà invece accreditato direttamente sul conto bancario dei beneficiari a fine interventi.
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