Fisco

Credito d’imposta formazione 4.0: dal Fisco la nuova risposta n. 343 del 13 maggio 2021

Il deposito dell’accordo presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali deve essere tempestivo, pena l'esclusione dal beneficio

giovedì 13 maggio 2021 - Redazione Build News

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Nel bonus formazione, fruibile dalle imprese che offrono ai dipendenti attività formativa attraverso le “tecnologie abilitanti”, il corretto adempimento del deposito telematico presso l’ispettorato del lavoro del contratto collettivo è una condizione di ammissibilità al beneficio. Nel caso in esame è precluso alla società che non ha provveduto a depositare l’accordo entro il 31 dicembre 2019. È la sintesi della risposta dell’Agenzia delle entrate n. 343 del 13 maggio 2021.

L'istante è una società che ha svolto nel 2019 attività di formazione per i suoi dipendenti nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, per le quali intende accedere al “credito d'imposta formazione”. Fa sapere di aver disciplinato tale attività con un accordo stipulato e condiviso tra le associazioni sindacali, come richiesto dalla normativa, ma di non averlo depositato per via telematica presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente entro il 2019. Successivamente, quindi, l’istante ha trasmesso i documenti integrativi sulle attività di formazione svolte, da inviare al Mise per le valutazioni sull'ammissibilità, da cui emerge che le attività sono state realizzate nel 2019 e che l'accordo del 2018, stipulato con le associazioni sindacali territoriali di categoria, è stato depositato telematicamente nel 2020, senza chiarire però le motivazioni del ritardo.

Chiede, quindi, se può ugualmente fruire del beneficio fiscale ad avvenuto deposito dell’accordo.

L’Agenzia in via preliminare fa un quadro normativo sul bonus formazione. Si tratta di un credito d'imposta, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, per le imprese che investono nella formazione dei dipendenti tramite le “tecnologie abilitanti” svolte nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, pari al 40% delle spese sostenute.

Successivamente la legge di Bilancio 2019 ha esteso il beneficio anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2018, oltre a rimodulare le percentuali (50% piccole imprese, 40% medie imprese, 30% grandi imprese).

Infine, la legge di Bilancio 2020 al comma 215 ha prorogato il beneficio, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, prevedendo che continuano ad applicarsi le disposizioni agevolative ad eccezione della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato del lavoro competente, non più necessari.

Per quanto riguarda la disposizione che interessa il caso in esame, l’Agenzia ricorda inoltre il decreto attuativo (decreto ministeriale 4 maggio 2018) del bonus formazione secondo cui “I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente”. Quindi il credito d’imposta in esame è subordinato al deposito del citato contratto, in via telematica, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

La circolare n. 412088/2018 del Mise, inoltre, sottolinea l’Agenzia, chiarisce che tale contratto può essere depositato anche successivamente all’attività di formazione, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.

Dal quadro delineato si può rilevare che il deposito telematico presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del contratto collettivo o aziendale, sia per periodo d'imposta 2018 che per il 2019, è una condizione di ammissibilità al beneficio, essendo la modifica prevista dal comma 215 relativa solo a decorrere dal periodo d’imposta 2020. La società istante quindi non avendo depositato in tempo l’accordo e non rientrando nell’eccezione prevista dalla legge di Bilancio 2020 (comma 215) non potrà fruire del credito d’imposta.

In allegato la risposta

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