Il bonus "Industria 4.0" può essere compensato, tramite il modello F24, con i crediti erariali del contribuente anche in presenza di debiti con il Fisco di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Il limite lascia fuori gli incentivi di tipo agevolativo.
Il chiarimento, fornito dall'Agenzia delle entrate con la risposta n. 451 del 1° luglio 2021, scioglie il dubbio di un contribuente che ha in programma di effettuare, entro il 2021, investimenti in beni materiali e immateriali ricompresi nel piano nazionale "Industria 4.0", beneficiando del credito d’imposta, fruibile tramite compensazione, introdotto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 184 a 197) e in sostanza rinnovato e prorogato dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1051 a 1063).
Il quesito nasce dalla possibile preclusione all’utilizzo dell’agevolazione a opera della norma che impedisce l’accesso all’istituto della compensazione nel caso in cui il contribuente abbia debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo, per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (articolo 31, Dl n. 78/2010).
L’istante presenta debiti con il fisco superiori alla suddetta soglia e chiede se, nonostante ciò, possa compensare il bonus “Industria 4.0” con i propri debiti tramite il modello F24.
Il contribuente ritiene di sì perché il credito maturato per gli investimenti è di carattere agevolativo e, quindi, esula dalle ipotesi di divieto previste dall’articolo 31 del Dl n. 78/2010.
L’Agenzia delle entrate è dello stesso parere e con la sua risposta dà il via libera al recupero del tax credit in F24 come avviene per altre agevolazioni similari.
Il credito d’imposta in questione può essere speso, secondo la norma, soltanto in compensazione e deve essere riportato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Per sbrogliare il problema dei paletti posti in caso di debiti con l’Erario, superiori a 1.500 euro, scaduti e non pagati, il documento di prassi fa presente, innanzitutto, che la disposizione cui si fa riferimento vieta la compensazione soltanto per i crediti relativi a imposte erariali.
Sull’argomento, la circolare n. 13/2011 è stata molto chiara precisando che il divieto riguarda i crediti fiscali generati da un prelievo erariale, effettuato anche mediante autoliquidazione, di ammontare superiore al dovuto, condizione che non si verifica in caso di crediti agevolativi riconosciuti ex lege. In conclusione, i tax credit previsti da specifiche disposizioni di favore non possono assolutamente rientrare trai i crediti derivanti da imposte erariali.
Sulla stessa linea la circolare n. 5/2015 che ha escluso la preclusione prevista dal richiamato articolo 31 in relazione all’incentivo spettante per gli investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 18, Dl n. 91/2014), da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione, al quale, come per quello in commento, “non si applica la preclusione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro”.
Alle stesse conclusioni si è arrivati per altri crediti agevolativi (Ricerca e sviluppo, School bonus, Investimenti nel Mezzogiorno e Art bonus) cui si va ad aggiungere anche il bonus “Industria 4.0”.
In definitiva, l’istante potrà compensare l’incentivo riconosciuto per gli investimenti realizzati secondo l’agevolazione in commento con i debiti che ha con l’Erario anche se non pagati e scaduti e superiori a 1.500 euro.
In allegato la risposta