L'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 189 pubblicata il 17 marzo 2021, ha precisato che il credito d'imposta “Industria 4.0” per investimenti in beni strumentali è riconosciuto per l'autobetoniera ma solo per il costo della struttura utilizzata come betoniera.
L'Agenzia delle entrate ha richiesto il parere al competente Ministero dello Sviluppo Economico. A tale richiesta, la Direzione Generale per la politica industriale la competitività e le PMI del citato Ministero ha espresso, con nota prot. RU 41959 del 15 febbraio 2021 (acquisita con RU n. 44209 del 15-02-2021), il seguente parere:
«Il quesito posto riguarda l'applicabilità del credito d'imposta nella misura del 40 per cento, previsto dal comma 189 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, in relazione a investimenti aventi a oggetto beni quali "autobetoniere o autobetonierecon pompa" e cioè i mezzi utilizzati nel settore delle costruzioni per la miscelazione e il trasporto del calcestruzzo e che, nella generalità dei modelli disponibili in commercio, risultano costituiti da una componente prettamente veicolare (c.d. "autotelaio") e da una componente "macchina" (attrezzatura) installata su di essa, rappresentata principalmente da un tamburo rotante (c.d. "betoniera") o dall'insieme di tamburo rotante e gruppo di pompaggio (c.d. "betoniera con pompa" o "betonpompa").
Secondo la soluzione prospettata dalla società istante i beni in questione, in quanto in possesso delle caratteristiche tecnologiche richieste dalla disciplina, risultano classificabili nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 2 232,e, in particolare, riconducibili nella voce punto elenco 11, concernente "macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)", oppure, considerando che "...durante il trasporto del calcestruzzo avviene il mescolamento e la miscelazione con acqua al fine di garantire la qualità del prodotto (calcestruzzo) ed evitarne la solidificazione...", nella voce punto elenco 3 concernente "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime".
Secondo la società istante, inoltre, a prescindere dalla voce di classificazione nell'ambito del citato allegato A, l'applicazione del credito d'imposta nella misura del 40 per cento dovrebbe riguardare l'intero costo dei beni e, quindi, non solo la componente "macchina" o "attrezzatura", ma anche la componente "veicolo", dato che senza di essa la componente "macchina" o "attrezzatura" "...non sarebbe in grado di funzionare...né tantomeno potrebbe raggiungere il cantiere in cui operare...".
Al riguardo, per i motivi di seguito esposti, si ritiene di non poter condividere la soluzione proposta dalla società istante.
In coerenza con quanto chiarito nella circolare Agenzia Entrate - MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017, riferita alla precedente disciplina dell'iper ammortamento, ma i cui criteri generali devono considerarsi valevoli anche agli effetti del nuovo credito d'imposta, si precisa anzitutto che, nell'ambito del primo gruppo di beni di cui al citato allegato A, devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le"macchine" intese ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2, lettera a), della c.d."Direttiva Macchine" ("Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)"); inoltre, come previsto dal secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) della medesima direttiva e come precisato anche dalla stessa circolare n.4/E (vedasi, in particolare, la parte terza, paragrafo 11, punto elenco 11), devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di "omologazione dei veicoli a motore e dei 3 loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli"), nella quale è stata rifusa la precedente direttiva 70/156/CE1.
In linea con tale impostazione di prassi e come peraltro già chiarito dallo scrivente ufficio in relazione a fattispecie analoghe, l'applicazione del credito d'imposta di cui al citato comma 189 dell'art. 1 alla legge n. 160 del 2019 deve intendersi applicabile, nel caso di specie, al costo riferibile alla sola componente "betoniera" (o "betoniera con pompa") e non anche alla componente "autoveicolo"; fermo restando, con riferimento a quest'ultima componente, l'applicazione del credito d'imposta di cui al comma 188 dell'art. 1 alla medesima legge n. 160.
Da ultimo, si ritiene opportuno ricordare che l'applicazione del credito d'imposta di cui al richiamato comma 189 è comunque subordinata alla verifica in concreto del rispetto dei 5+2/3 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 193 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, l'impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300.000,00 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.»
In allegato la Risposta