Il credito di imposta ottenuto a seguito di investimenti in beni strumentali (ordinari e 4.0) non è cumulabile con i finanziamenti dei bandi, le cui risorse derivano dal PNRR.
Lo prevede la circolare 21/2021 del 14 ottobre che il Mef ha inviato alla amministrazioni coinvolte nella selezione dei progetti del PNRR.
La circolare del ministero è più dettagliata rispetto al regolamento Ue 2021/241, prevedendo il divieto di cumulo dei fondi PNRR con risorse ordinarie da bilancio statale. In pratica si applica il divieto di doppio finanziamento, e quindi la copertura, dei medesimi costi.
Il regolamento Ue all’art. 9 nella fattispecie stabilisce “genericamente” che i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
Franco Metta