La società che effettua in concessione il “servizio energia” presso un’azienda ospedaliera dietro pagamento di un canone rimodulato in base al prezzo dell’energia e di altri fattori estranei a tale voce, può beneficiare per intero del credito d’imposta destinato alle imprese non energivore e non gasivore per i consumi di energia elettrica e gas.
Il quesito risolto dall'Agenzia delle entrate con la risposta n. 597 del 28 dicembre 2022 (in allegato) è di una ditta impegnata nell’esecuzione di un contratto di concessione di lavori pubblici per la realizzazione di un nuovo polo ospedaliero, stipulato dall’azienda sanitaria locale con il Raggruppamento temporaneo di imprese e progettisti di cui fa parte l’istante stessa.
La società deve occuparsi, tra l’altro, della gestione di una pluralità di servizi diretti al nuovo presidio, tra i quali la “manutenzione, conduzione e servizio energia (impianti di climatizzazione)” e la “manutenzione, conduzione e servizio energia elettrica (impianti elettrici)”, in breve, del “servizio energia”. Al riguardo, il contratto di concessione dispone che le utenze per energia elettrica e termica, gas e acqua siano intestate e a carico del concessionario e, dunque, dell’istante.
Per ogni servizio prestato, dopo la realizzazione dell’opera, l’azienda verserà al fornitore uno specifico canone. Pertanto, anche per il “servizio energia” è previsto un canone, che sarà rivalutato periodicamente in base al costo dell’energia e del gas e di altre voci, come la manodopera. Il meccanismo, precisa la società, non consente di individuare esattamente la quota di canone associabile univocamente alla voce energia elettrica e gas.
Il dubbio riguarda la determinazione del credito d’imposta a favore delle imprese non energivore e non gasivore previsto dagli articoli 3 e 4 del Dl n. 21/2022 e dai successivi interventi normativi, per contrastare gli effetti economici negativi provocati dalla crisi ucraina. Il bonus spetta in relazione ai consumi di energia elettrica e gas per i costi sostenuti nei periodi interessati dalle specifiche disposizioni.
La società chiede se, considerato il meccanismo di rideterminazione del canone dovuto dall’azienda ospedaliera, possa beneficiare dell’agevolazione in forma piena e integrale oppure se dal calcolo del bonus debba essere eliminata la parte di costo che, tramite la rivalutazione, viene ribaltata in capo al cliente finale.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver delineato la cornice normativa delle misure richiamate di sostegno alle imprese non energivore e non gasivore per l’impennata dei costi dell’energia e del gas, dà il via libera all’istante per l’applicazione del credito d’imposta in misura piena.
L’Agenzia ricapitola le attività connesse al “servizio energia” prestato dalla società, che vanno dalla “completa conduzione e manutenzione di tutti gli impianti” elettrici, alla “erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort nell’edificio”, fino al miglioramento del processo di utilizzo dell’energia, nell’ambito dei quali è inclusa anche la componente del vettore energetico.
Il quesito dell’istante, precisa il documento di prassi, può essere risolto facendo riferimento ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 13/2022 in relazione al credito d’imposta spettante alle imprese non energivore per il secondo trimestre 2022, validi anche per le analoghe agevolazioni concesse per i periodi successivi. Secondo la circolare è agevolabile la spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, costituita dai costi per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione, restano invece fuori, gli oneri accessori indicati in fattura diversi dalla componente energetica, come il trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.
Detto ciò, l’Agenzia osserva che la rivalutazione dei canoni dovuti all’istante e il conseguente addebito di un maggior costo all’azienda sanitaria derivano da un meccanismo di indicizzazione estraneo alla determinazione dell’agevolazione, trattandosi “di un processo fisiologico adottato da ogni impresa nel momento in cui, dovendo determinare il prezzo del prodotto finito, occorre tenere conto di tutti i fattori della produzione (costi diretti ed indiretti) tra cui anche la componente del costo energetico”.
Di conseguenza, nonostante la parziale connessione tra il ricalcolo del canone e il prezzo dell’energia, non è corretto parlare di un vero e proprio ribaltamento del costo dell'energia con effetti in termini di riduzione della spesa effettivamente sostenuta dal prestatore del servizio ossia dall’istante.
Il discorso cambia se il riaddebito del costo aumentato del prezzo della materia prima avviene con metodo analitico, in tal caso alle imprese non potrebbe essere riconosciuto in misura corrispondente il credito d’imposta. Stessa ratio per i tax credit riconosciuti alle imprese non gasivore, se, ai fini del calcolo del bonus spettante, occorre procedere alla determinazione del totale delle spese sostenute per l'acquisto della componente gas nei trimestri considerati (circolare n. 20/2022).
In conclusione, la disciplina che regola il funzionamento del credito d’imposta richiamato dall’istante non prevede alcuna specifica limitazione in relazione alle attività svolte dall’impresa che acquisti l’energia elettrica o il gas e li impieghi nel proprio processo produttivo. Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate ritiene che al ricorrere degli altri presupposti oggettivi richiesti dalla legge, l’istante possa usufruire in modo pieno ed integrale, nei limiti di spesa previsti, dei credi d’imposta a favore delle imprese non energivore e non gasivore destinatarie delle agevolazioni introdotte in seguito al “caro energia” determinato dalla crisi ucraina.