L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, avente ad oggetto “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti”.
Con questa circolare – sentito anche il Mi.S.E. – si forniscono, sotto forma di risposte a quesiti, indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d’imposta disciplinato dalla legge di bilancio 2021, raggruppate in funzione delle tematiche trattate, anche al fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi.
I riferimenti normativi, per semplicità espositiva, sono effettuati direttamente ai commi della legge di bilancio 2021.
L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
La menzionata disciplina, applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
La novità più importante recata dalla citata legge n. 160 del 2019 in materia di agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali ha riguardato la “trasformazione” del beneficio, accordato dalle precedenti normative in forma di maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa (o di lavoro autonomo), in forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione.
Le ulteriori e principali innovazioni introdotte dalla legge n. 160 del 2019, rispetto ai precedenti regimi agevolativi, noti come “super ammortamento” e “iper ammortamento”, hanno riguardato:
- sotto il profilo soggettivo, l’esclusione delle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale di cui alla legge fallimentare o al codice della crisi di impresa o ad altre leggi speciali (anche ove sia ancora in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni), nonché delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (comma 186);
- sotto il profilo oggettivo, l’esclusione dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 187);
- la rideterminazione delle soglie massime di investimenti agevolabili (commi 188, 189 e 190);
- l’esclusione del vincolo di subordinazione dell’investimento in un bene incluso nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito, per brevità, anche “bene immateriale 4.0”) all’acquisizione di un bene strumentale indicato nell’allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 (di seguito, per brevità, anche “bene materiale 4.0”);
- le condizioni di fruizione del credito d’imposta spettante, subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (comma 186, ultimo capoverso);
- la riformulazione delle disposizioni relative al recapture del beneficio in caso di disinvestimento dei beni agevolati (comma 193);
- gli oneri documentali previsti in capo ai soggetti beneficiari, quali la richiesta di indicazione nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati del riferimento alla normativa agevolativa, la richiesta di una perizia semplice (in luogo della perizia giurata) per gli investimenti in beni di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, nonché, relativamente a tali investimenti, l’invio di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico funzionale all’acquisizione delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative (comma 191).
Nell’ottica di un rafforzamento dell’agevolazione agli investimenti in beni strumentali, a sua volta, la legge di bilancio 2021 ha apportato ulteriori novità all’impianto dettato dalla citata legge n. 160 del 2019.
In particolare, le novità più importanti hanno riguardato: l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai beni immateriali diversi da quelli di cui al citato allegato B (di seguito, per brevità, anche “beni immateriali non 4.0”); la maggiorazione della misura del credito d’imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione; l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili; le regole per la compensazione del credito d’imposta con la finalità di accelerarne la fruizione; la richiesta della perizia asseverata – e non più semplice – per i beni dell’allegato A e dell’allegato B.
Recentemente il legislatore, con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni-bis), è nuovamente intervenuto sullo strumento agevolativo apportando talune modifiche concernenti l’utilizzo del credito d’imposta. In particolare, l’articolo 20 del decreto Sostegni-bis ha introdotto, nell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, il comma 1059-bis con cui si prevede che – alla stregua di quanto già disposto dal comma 1059 per soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro – il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.
Di seguito, si ritiene opportuno riepilogare schematicamente l’attuale disciplina agevolativa.
Tanto premesso, considerate le numerose analogie – sia in termini di ratio dell’agevolazione sia per quanto concerne i requisiti soggettivi e oggettivi nonché gli aspetti tecnici e procedurali – tra la disciplina del super e dell’iper ammortamento e la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, si rinvia ai chiarimenti forniti nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche “Mi.S.E.”), riferita alla precedente disciplina del super e dell’iper ammortamento, ma i cui criteri generali, per quanto compatibile con l’evoluzione del complessivo quadro giuridico di riferimento, devono considerarsi valevoli anche agli effetti del credito d'imposta.
In allegato la circolare