Sulla Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 2018, è stato pubblicato il decreto del presidente del consiglio dei ministri 28 marzo 2018 che individua le disposizioni applicative necessarie all'attuazione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, finalizzato a incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, di cui all'art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti di spesa fissati in 4 milioni di euro annui.
Il contributo è riconosciuto a tutte le società e le associazioni sportive appartenenti alla Lega nazionale professionisti B, alla Lega calcio professionistico e alla Lega nazionale dilettanti, ivi comprese tra queste ultime quelle che partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, che hanno beneficiato della mutualita' di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
Ai fini del riconoscimento del contributo:
a) l'intervento di ammodernamento dell'impianto calcistico deve consistere in una ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) la ristrutturazione deve avere a oggetto gli impianti calcistici di proprieta' del soggetto interessato ovvero quelli di cui fa uso in regime di concessione amministrativa;
c) l'intervento di ristrutturazione agevolato e' realizzato entro il terzo periodo d'imposta successivo all'attribuzione delle risorse di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
Per impianto calcistico si intende il terreno di gioco e tutte le volumetrie e le strutture a esso strettamente connesse e funzionali.
SPESE ELEGGIBILI AL CREDITO D'IMPOSTA. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate eleggibili le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
PARAMETRI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE. Ai fini della concessione del credito d'imposta e della definizione dell'ammontare del contributo, quest'ultimo e' determinato applicando i seguenti parametri:
a) in misura pari al 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati con le risorse ricevute da ciascuna societa' di calcio interessata a titolo di mutualita' della Lega di Serie A di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;
b) nel limite massimo di 25.000 euro all'anno per ciascun soggetto beneficiario;
c) entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.