È “6966” il codice tributo, istituito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022, che le imprese gasivore dovranno indicare nel modello F24 per beneficiare del credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre del 2022. L’agevolazione, già prevista dal decreto “Sostegni-ter” nell’ambito delle misure adottate contro il caro prezzi generato dalla crisi ucraina, è stata estesa, anche se in misura ridotta, dal decreto “Aiuti” anche ai costi sostenuti nei primi tre mesi dell’anno (articolo 4, Dl n. 50/2022). Il bonus è riconosciuto per l’acquisto del gas, consumato in quel periodo, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici e spetta se il prezzo medio di riferimento dell’ultimo trimestre 2021 è aumentato di oltre il 30% rispetto al prezzo dello stesso trimestre del 2019.
Il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato obbligatoriamente attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2022, oppure ceduto, solo per intero, a terzi.
Detto ciò, debutta, a tal fine, il codice tributo “6966”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”. Il suo posto è nella sezione “Erario” della modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito già utilizzato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Un contributo analogo spetta anche per il secondo trimestre 2022, come previsto dall’articolo 5 del Dl n. 17/2022 (decreto “Energia”). L’Agenzia ricorda che in tal caso deve essere utilizzato il codice tributo “6962” già istituito con la risoluzione n. 18/2022.
IN ALLEGATO la risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022.