Fisco

Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza, in Gazzetta il decreto attuativo

Definiti i criteri e le procedure per l'accesso al credito d'imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2016

martedì 27 dicembre 2016 - Redazione Build News

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L'art. 1, comma 982, della Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha introdotto per l'anno 2016 per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o d'impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonche' per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attivita' criminali, un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro.

In attuazione del citato art. 1, comma 982, della Legge di Stabilità 2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.298 del 22 dicembre 2016.

Il decreto individua i criteri e le procedure per l'accesso al credito d'imposta e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 15 milioni di euro.

AMBITO DI APPLICAZIONE. L'agevolazione spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonche' quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attivita' criminali.

Le spese sono ammissibili al credito d'imposta a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo.

Per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50 per cento.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA E MODALITA' DI RICONOSCIMENTO. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti inoltrano, in via telematica, entro il termine che sara' previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo delle spese agevolabili sostenute nell'anno 2016.

L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate ai sensi del comma 982 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale è comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017.

Il credito d'imposta non e' cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 ed e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, concernente l'individuazione della percentuale di utilizzo del credito d'imposta medesimo. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

I Fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate- Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potra' essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

CONTROLLI. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Per quanto non espressamente disciplinato dal decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

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