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Credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno: il decreto in Gazzetta

Per accedere al contributo, le imprese comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024

giovedì 23 maggio 2024 - Redazione Build News

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È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio il decreto 17 maggio 2024 del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di  coesione e il Pnrr (di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze), che definisce le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U., reca  le disposizioni  applicative  per l'attribuzione del contributo sotto forma di  credito  d'imposta  per gli investimenti nella Zona economica speciale per il  Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'art. 16  del decreto-legge  19   settembre   2023,   n.   124,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che  ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nel limite  di  spesa  complessivo  per  l'anno  2024 indicato dall'art. 16, comma 6, del citato decreto-legge n.  124  del 2023.

I beneficiari

Possono  accedere  al  credito  d'imposta  tutte  le   imprese, indipendentemente  dalla  forma  giuridica  e  dal  regime  contabile adottato già operative o  che  si  insediano  nella  ZES  unica,  in relazione all'acquisizione dei beni strumentali indicati nell'art. 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone  assistite  delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia, Sardegna  e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili  alla  deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera  c),  del  trattato  sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L'agevolazione non  si  applica  ai  soggetti  che  operano  nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite,  dei trasporti, esclusi i settori del  magazzinaggio  e  del  supporto  ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della  produzione,  dello stoccaggio, della trasmissione e della  distribuzione  di  energia  e delle infrastrutture  energetiche,  della  banda  larga  nonché  nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del  codice  attività,  compreso  nella  tabella  ATECO  2024, indicato nel modello di comunicazione per la  fruizione  del  credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica  di  cui  all'art.  5, comma 2, riferibile alla struttura  produttiva  presso  la  quale  è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.

L'agevolazione, altresì, non si applica  alle  imprese  che  si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Investimenti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15  novembre  2024,  relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella  ZES  unica, nonché   all'acquisto   di   terreni   e   all'acquisizione,    alla realizzazione ovvero all'ampliamento  di immobili  strumentali  agli investimenti   ed   effettivamente   utilizzati    per    l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla  vendita,  come pure quelli trasformati o assemblati per  l'ottenimento  di  prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

Comunicazioni dal 12 giugno al 12 luglio 2024

Per accedere al contributo sotto forma di credito  d'imposta,  i soggetti interessati comunicano all'Agenzia  delle  entrate,  dal  12 giugno  al  12  luglio  2024,  l'ammontare  delle  spese  ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle  che  prevedono  di  sostenere fino al 15 novembre 2024.

Fitto: “Novità rilevanti per le imprese che operano nel Mezzogiorno”

“Il decreto introduce novità rilevanti per le imprese che operano nel Mezzogiorno. Si tratta di un passo molto importante per il rilancio dell'economia locale e per sostenere la crescita degli investimenti nella Zes unica”, ha evidenziato il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, che ha aggiunto: “Ora le imprese potranno utilizzare queste risorse per il rilancio dei loro investimenti, il rafforzamento della competitività e la crescita del territorio”.

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