Lo scorso 25 febbraio è entrato in vigore il decreto n.13/2023 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"; se in un primo momento il decreto aveva incontrato il favore delle associazioni di settore e degli addetti ai lavori, la versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale manca del secondo comma dell'art. 39. In sede di bozza il comma prevedeva la possibilità per il fisco e altri enti previdenziali e assicurativi di concludere transazioni anche nella Composizione negoziata della crisi d'impresa.
Le ragioni della rimozione del comma sono di tipo tecnico legislative il Ministero della giustizia, in particolare per problemi di valutazione preventiva dell'impatto finanziario della disposizione sul bilancio statale. Infatti, se approvato il comma del decreto n.13/2023 avrebbe previsto la possibilità di accordi transativi per dilazionare oltre le 120 rate o ridurre il debito fiscale e previdenziale verso Agenzia delle entrate, Agenzia della riscossione, Inps e Inail in misura non inferiore a quella che gli stessi enti avrebbero potuto ottenere in caso di liquidazione giudiziale dell'impresa.