Il 4 dicembre 2022 è entrato in vigore il Decreto n. 256 del 23 giugno 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 6 agosto 2022) dell'ex Ministero della transizione ecologica che disciplina i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
Le disposizioni del Decreto CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori. L'applicazione del Decreto è estesa agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale.
Isolanti in vetro cellulare, modificato il criterio
Ciò premesso, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2024 è pubblicato il Decreto 5 agosto 2024 del MASE, che apporta al suddetto Decreto n. 256 del 23 giugno 2022, all'allegato 1, paragrafo «2.5.7 Isolanti termici ed acustici», tabella annessa al punto i) , relativo al contenuto di materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti, al parametro «Contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato ovvero sottoprodotti», relativo alla voce «vetro cellulare», la seguente modificazione: il valore «60%» è sostituito dal seguente: «50%».
Il Decreto 5 agosto 2024 è entrato in vigore il 23 agosto scorso.
Riutilizzo dei rifiuti
Ricordiamo che i CAM Edilizia si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare e sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile, consentendo quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.
Tra le specifiche tecniche ci sono standard per la demolizione selettiva, recupero e riciclo, nonché percentuali minime per l’utilizzo di materiali riciclati in determinate lavorazioni.
Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. Tali indicazioni devono essere previste nel progetto e, come per tutti gli altri criteri, illustrate nella Relazione CAM, predisposta dal progettista.
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