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Criteri Ambientali Minimi (CAM) in Edilizia: partito l'iter di revisione

Il Ministero dell'Ambiente intende rivedere abbastanza radicalmente i CAM Edilizia sia per rispondere alle diverse critiche sollevate nei due anni di applicazione, sia per dargli una impostazione maggiormente fruibile

martedì 30 luglio 2019 - Redazione Build News

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“Lo scorso 17 Luglio - riporta la Newsletter FINCO n. 07/2019 - si è tenuta presso il Ministero dell’Ambiente la prima riunione del gruppo di lavoro che è stato chiamato a collaborare alla revisione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) in Edilizia.

Il Ministero ha espresso la sua intenzione di rivedere abbastanza radicalmente il CAM Edilizia sia per rispondere alle diverse critiche sollevate nei due anni di applicazione, che per dargli una impostazione maggiormente fruibile.

In particolare è stata ipotizzata:

- una riorganizzazione del testo che distingua chiaramente la progettazione dall’esecuzione;

- una articolazione per tipologie edilizie (edifici pubblici, ospedali, edifici storici ecc.);

- una distinzione tra costruzioni nuove e ristrutturazioni;

- una più specifica attenzione alla integrazione involucro/impianto/servizi energetici.

E’ stato ribadito che i CAM si applicano anche in caso di aggiudicazione basata solo sul prezzo ed è stato enfatizzato che la corretta applicazione dei CAM ha bisogno di una adeguata progettazione e di una maggiore formazione da parte delle Stazioni Appaltanti (cui il Ministero sta lavorando nell’ambito di alcuni progetti).

Accennato anche il problema dell’assenza, nei Prezzari Regionali, di prodotti idonei ad essere utilizzati negli “appalti CAM” negli appalti.

Il Ministero sta, inoltre, lavorando con Anac all’elaborazione di una Linea Guida di chiarimento per l’applicazione dei CAM.

Nella versione rivista dei CAM dovrebbe essere anche affrontata la previsione, molto dibattuta, secondo la quale il possesso di certificazioni ambientali può essere anche richiesta quale requisito di partecipazione alle gare [ricordiamo che solo il certificato SOA è requisito necessario di partecipazione agli appalti di lavori sopra i 150.000 euro n.d.r.].

Esclusa l’applicazione graduale dei CAM sia perché non prevista dalla legge, sia perché nei fatti la gradualità c’è stata (e continua ad esserci) con la mancanza di una reale attuazione del Decreto.”

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