Sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 23 marzo, è pubblicato il decreto 7 febbraio 2023 del Mase, recante “Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili”.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1 e relative appendici, parte integrante del decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) prodotti tessili;
b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.
DEFINIZIONI. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
c) prodotti tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili; prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili; stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni;
d) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili: l'attivita' comprende il ritiro degli articoli della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei seguenti processi: modifica del taglio, nobilitazione, finitura, aggiunta di eventuali componenti nuovi, confezionamento; la successiva consegna degli articoli rinnovati. L'attivita' e' finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente possibile.
ABROGAZIONI E NORME FINALI. Il nuovo decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 14 luglio 2021, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.