Il DM 11 gennaio 2017, ha introdotto i nuovi i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli arredi per interni (Allegato 1), per l’edilizia (Allegato 2) e per i prodotti tessili (Allegato 3).
In particolare l’Allegato 2 riguarda i requisiti minimi da rispettare per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Tra i temi presi in considerazione vi sono l’efficienza energetica, il comfort acustico e la sostenibilità dei materiali utilizzati.
I CAM sono stati introdotti per:
- Raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione
- Promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e di «economia circolare»
Per i CAM edilizia il decreto è stato sostituito dal DM 11 ottobre 2017, in vigore dal 7 novembre 2017.
LA SINTESI DI ANIT (online la Guida ANIT CAM per i Soci)
È obbligatorio considerare i CAM?
L’efficacia dei CAM Edilizia è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti nei documenti progettuali e di gara per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
L’unica eccezione riguarda interventi effettuati nelle Zone Territoriali Omogenee «A» e «B» (Decreto Interministeriale 2/04/1968 n. 1444), per interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva di demolizione e ricostruzione di edifici. In questi casi le stazioni appaltanti possono applicare in misura diversa le prescrizioni riguardanti la riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli e l’illuminazione naturale.
I CAM come affrontano il tema dell’efficienza energetica dell’edificio?
Nel capitolo specifiche tecniche per l’edificio per l’efficienza energetica in periodo invernale i CAM considerano gli indicatori definiti nel DM 26 giugno 2015.
Per le nuove costruzioni i limiti dei CAM riprendono quelli previsti nel DM al 2020. Per gli interventi su edifici esistenti le prescrizioni riguardano i livelli 2020 con riferimento alle prestazioni specifiche.
I parametri dei CAM legati al comportamento estivo invece sono differenti rispetto a quelli del DM requisiti minimi. Riguardano la capacità termica areica interna periodica (Cip) o la temperatura operante estiva (Top). Tali parametri devono essere valutati in accordo con le norme di riferimento.
Come viene considerato il tema del comfort acustico?
Il comfort acustico viene preso in considerazione nel capitolo 2.3.5 “Qualità ambientale interna”, che riguarda progetti di interventi di nuova costruzione (inclusa demolizione e ricostruzione), e interventi di ristrutturazione importante di primo livello.
Il Decreto CAM impone prescrizioni richiamando le norme UNI 11367 (Classificazione acustica) e UNI 11532 (Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati). In particolare al paragrafo 2.3.5.6 si legge che:
- I valori dei requisiti acustici passivi devono corrispondere almeno a quelli della Classe II della norma UNI 11367
- I requisiti acustici passivi di ospedali, case di cura e scuole devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nell’Appendice A della UNI 11367
- L’isolamento acustico tra ambienti di uso comune ed ambienti abitativi deve rispettare almeno i valori caratterizzati come “prestazione buona” nell’Appendice B della UNI 11367
- Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori di tempo di riverbero (T) e intelligibilità del parlato (STI) indicati nella norma UNI 11532.
I professionisti incaricati devono dare evidenza del rispetto dei requisiti, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità.
Come viene affrontato il tema della sostenibilità ambientale dei singoli prodotti/materiali?
Materiali e prodotti devono garantire il raggiungimento di determinati criteri legati alla percentuale di riciclato e alla presenza di sostanze pericolose.
In particolare il capitolo 2.4.2.9 riguarda nello specifico i materiali per l’isolamento termico e acustico.
Si sottolinea che laddove il materiale utilizzato nell’opera non sia citato nel documento dei CAM non è soggetto a nessuna prescrizione se non quelle generali che riguardano l’intero edificio.