Proseguono i lavori di aggiornamento delle regole da applicare obbligatoriamente alle procedure di gara delle pubbliche amministrazioni in attuazione del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016). Con due decreti ministeriali del 23 giugno 2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha aggiornato i criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi disciplinati con D.M. 11 ottobre 2017 e alla gestione dei rifiuti urbani disciplinati con D.M. 13 febbraio 2014.
Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori; ed estende la sua applicazione agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale. Il decreto, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6/08/2022 (IN ALLEGATO).
L’entrata in vigore – e quindi l’abrogazione del precedente DM del 2017 – è fissata per il 4 dicembre 2022, a 120 giorni dalla pubblicazione.
Che cosa prevedono i nuovi CAM
I nuovi criteri si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare e sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile, consentendo quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.
Tra le specifiche tecniche emergono nuovi standard per la demolizione selettiva, recupero e riciclo, nonché percentuali minime per l’utilizzo di materiali riciclati in determinate lavorazioni. Vengono, inoltre, introdotti nuovi approcci di progettazione e nell’uso dei materiali come l’analisi del ciclo di vita o LCA e la valutazione del livello di esposizione ai rischi non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”) degli operatori economici (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, società di engineering). L’adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto dei CAM consente di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e di aumentare l’attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.
IN ALLEGATO: Il testo completo del decreto