Per il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto pubblico - tra quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso - costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, “che non è censurabile se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei presupposti di fatto”.
Lo ha ribadito la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3121/2015, depositata il 18 giugno.
LA STAZIONE APPALTANTE NON È OBBLIGATA A MOTIVARE IN MODO PUNTUALE LE RAGIONI DELLA SCELTA. Secondo Palazzo Spada, in merito alla scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico, non sussiste “per la stazione appaltante alcun obbligo di esternare, in una specifica e puntuale motivazione, le ragioni della scelta operata” (cfr. da ultimo e per tutte Cons. Stato, Sez. III, 8 luglio 2014, n. 3484).
Pertanto, nella sentenza depositata il 18 giugno scorso, il Consiglio di Stato ha ravvisato che “avuto riguardo alla natura del servizio da aggiudicare, allo specifico contenuto della lex specialis di gara, nonché alle generali e cogenti disposizioni di cui al D.P.R. 10 novembre 1990, n. 285, la scelta del prezzo più basso quale criterio di aggiudicazione dell’appalto non risulta palesemente illogica od irrazionale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice”.