Con la sentenza n. 86/2019 depositata il 15 aprile, la Corte costituzionale ha bocciato varie norme della legge della Regione Basilicata 24/07/2017, n. 19 e della legge della Regione Basilicata 11/09/2017, n. 21.
Tra le disposizioni dichiarate illegittime dalla Consulta quelle relative ai criteri e alle modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili.
Inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge regionale n. 19 del 2017, nella parte in cui, sostituendo l’art. 5, comma 1-quinquies, della legge regionale n. 25 del 2009, ha consentito il mutamento di destinazione d’uso a residenza per gli immobili ricompresi nelle zone omogenee “E” (agricole), «in tutte le zone il cui piano dell’autorità di bacino ha declassificato la pericolosità geologica prevista nei piani paesistici» (ultimo periodo del comma 1-quinquies).
La declaratoria di illegittimità costituzionale si estende al nuovo testo del medesimo ultimo periodo del comma 1-quinquies dell’art. 5 della legge regionale n. 25 del 2009, come successivamente sostituito dall’art. 49 della legge regionale n. 11 del 2018, “in considerazione del fatto che non solo non è mutato il contenuto precettivo della norma, ma è anche rimasto inalterato il tenore letterale della stessa”.
In allegato la sentenza della Consulta