È scaduta il 27 giugno scorso la consultazione online sulle ulteriori 3 linee guida dell'Autorità anticorruzione attuative del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Si tratta di:
1. Linee guida per l'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;
2. Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese;
3. Linee guida sui sistemi di monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato.
Il Gruppo di Lavoro sugli Appalti di Finco (Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni) ha elaborato due documenti confluiti nella risposta alla consultazione Anac: il primo riporta i commenti della Federazione in relazione al documento dell'Autorità sui criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese; il secondo, quello sui mezzi di prova per l’esclusione delle imprese dalle gare ai sensi dell’art.80, comma 5, lettera c) del Codice.
Criteri Reputazionali per la qualificazione delle imprese. Finco “ritiene importante la previsione di un sistema di requisiti reputazionali ad integrazione del più generale sistema di qualificazione, ma mette in guardia dal pericolo che un sistema troppo complesso si trasformi in un ulteriore appesantimento per le micro, piccole e medie imprese e/o che lo stessa venga impropriamente usato quale criterio di selezione del concorrente.
Vista la delicatezza del tema si ritiene necessario che questo documento di consultazione venga, anche se pur brevemente, riportato alla consultazione degli stakeholders nel momento in cui sarà anche delineato un sistema di ponderazione delle variabili identificate come idonee a delineare un rating di impresa non essendo possibile, alla luce di un documento fortemente preliminare, comprendere chiaramente come il nuovo sistema dovrebbe funzionare.
Al fine di non impostare il meccanismo del rating quale “punitivo”, perché l’obiettivo dovrebbe essere lo stimolo dei comportamenti virtuosi dell’impresa non il contrario, non dovrebbe esistere un limite al di sotto del quale il rating è da intendersi negativo, ma si dovrebbe prevedere solo una graduazione dell’incremento convenzionale premiante o altra compensazione per la carenza di requisiti di accesso alla gara – in caso di mancanza di qualificazione - (da un massimo da definire ad un minimo pari a zero).
E’, comunque, importante che il rating non privilegi le imprese più grandi a discapito delle piccole, ma che per ognuna fotografi lo “stato dell’arte” reputazionale premiando o meno (non punendo) l’impresa”.
Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto. La Federazione “esprime apprezzamento sull’impianto complessivo del documento che dovendo definire il dettaglio di argomenti di non semplice perimetrazione, cerca di dare indicazioni per un esercizio razionale ed oggettivo del potere discrezionale delle Stazioni Appaltanti in caso di valutazione dell’illecito professionale dell’operatore che mini la fiducia della SA nei suoi confronti.
Tuttavia nel documento ci sono ancora margini di indeterminatezza e di incontrollata libertà nella valutazione da parte della SA che potrebbero essere ingiustificatamente dannosi per l’operatore e non necessariamente indice di corretta amministrazione per i soggetti pubblici”.
In allegato i due documenti Finco