Il servizio “ad alta intensità di manodopera”, previsto dall’art. 50 del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), deve essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e non con quello del minor prezzo.
Lo ha precisato il Tar Lazio (sez. III ter) nella sentenza n. 12439/2016 (vedi qui in allegato) pubblicata il 13 dicembre.
I giudici amministrativi di Roma osservano che nel nuovo Codice Appalti sono presenti delle norme - articolo 204 sul rito “super accelerato” e articolo 211 sui pareri precontenzioso – finalizzate ad una sollecita, se non “immediata”, definizione delle controversie.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice è consentito all’operatore economico interessato a partecipare alla gara di chiedere l’immediata verifica della legittimità della lex specialis, nella parte relativa alla scelta del criterio di aggiudicazione, senza dover necessariamente partecipare alla selezione - con eventuale celebrazione del giudizio sulle ammissioni - e senza doverne attendere l’esito.