La Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera ha approvato mercoledì scorso la Risoluzione 7-01218 Tullo che impegna il Governo “a promuovere i tavoli tecnici in ambito regionale che coinvolgano gli enti territoriali interessati al fine di produrre entro un anno un sistema digitalizzato su base regionale, controllato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che raccolga i dati del censimento delle infrastrutture viarie sospese, quali ponti viadotti e cavalcavia, in particolare prevedendo che sia riportato l'anno di costruzione, la portata dell'infrastruttura, lo stato e lo storico degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”.
La Risoluzione inoltre impegna l'Esecutivo “a prevedere una struttura telematica cosiddetta «open data» che permetta l'inserimento di informazioni in tempo reale quali la possibilità di interventi emergenziali o programmati di manutenzione che riducano e temporaneamente la portata dell'infrastruttura, e consenta la consultazione e la condivisione delle medesime informazioni da parte degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati”.
Nella premessa la IX Commissione osserva che:
- gli incidenti avvenuti negli ultimi mesi che hanno interessato il cedimento di importanti infrastrutture della rete viaria impongono una necessaria riflessione sulla disciplina dei trasporti eccezionali sulle strade italiane;
- il ripetersi di questi tragici eventi è la dimostrazione che in materia autorizzatoria si intrecciano competenze statali e locali che rendono poco chiara la normativa di riferimento e permettono trasporti sulle infrastrutture stradali ben al di sopra dei carichi di progetto e della loro resistenza;
- il nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, all'articolo 10, comma 6, sancisce che: «I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria (...)»;
- l'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile; nelle autorizzazioni possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica;
- in risposta all'interrogazione 5-10458, presentata in IX Commissione della Camera lo scorso 1° febbraio 2017, il sottosegretario delegato ha evidenziato che a norma dell'articolo 14, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, l'autorizzazione al transito dei trasporti in condizioni di eccezionalità viene rilasciata dall'ente proprietario o suo concessionario per le autostrade e le strade statali e dalle regioni, con facoltà di delega alle province, per la rimanente rete viaria; ogni provincia può a sua volta rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province;
- le autorizzazioni attualmente sono gestite autonomamente dai vari enti competenti e non è previsto a norma di legge un archivio nazionale delle autorizzazioni, né un loro monitoraggio a livello centrale;
- le attuali tecnologie renderebbero possibile un efficace sistema di controllo centralizzato delle istanze, anche considerato che allo stato attuale i comuni sono nella possibilità di utilizzare piattaforme digitali per la condivisione di dati a livello centrale;
- è quanto mai necessario e urgente effettuare un censimento sullo stato delle infrastrutture viarie sospese, quali ponti viadotti e cavalcavia, che permetta di stabilirne lo stato di conservazione e adottare nuovi sistemi telematici «aperti», come avviene già in molti Stati europei che rendano possibile il monitoraggio dei veicoli e dei trasporti eccezionali, nonché la condivisione e la consultazione delle informazioni da parte dei soggetti interessati.