Sentenze

Ctp Verona: cessione fabbricato da demolire non rientra in plusvalenze soggette a tassazione separata

Accolto il ricorso di un contribuente contro l'Agenzia delle Entrate

venerdì 8 gennaio 2016 - Redazione Build News

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Nel caso esaminato dalla Commissione tributaria provinciale di Verona, un contribuente ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate in relazione ad un avviso di accertamento relativo ad Irpef per l'anno 2010.

Nel 2010 il ricorrente ha venduto a una società immobiliare due terreni edificabili (regolarmente dichiarati) e una casa di abitazione, in cui risiedeva con la famiglia fino alla data della cessione. Si trattava di un fabbricato abitabile con garage e giardino, non di un rustico da demolire, valutato coerentemente con valori di mercato. L'intenzione dell'impresa acquirente era di abbattere il fabbricato per realizzare una serie di edifici utilizzando tutto il terreno edificabile acquistato contemporaneamente al fabbricato. L'acquirente ha presentato richiesta del permesso di costruire prima di divenire proprietario dell'immobile. Quanto al venditore, mancano le prove di una diretta partecipazione cosciente all'intenzione dell'acquirente e della conoscenza della richiesta avanzata al comune dall'acquirente.

ACCOLTO IL RICORSO. Con la sentenza n. 517/1/2015 depositata il 27 novembre, la Ctp di Verona osserva che nel caso in esame, trattandosi di un fabbricato urbano censito in catasto, abitabile ed abitato fino a quel momento (non un fabbricato privo di valore economico, destinato alla demolizione) sito su un terreno rientrante in zona B3 di “completamento edilizio”, non si può ritenere che la compravendita abbia riguardato invece – come pretende l'Agenzia delle Entrate – un terreno suscettibile di utilizzazione edilizia.

La Commissione tributaria provinciale di Verona, accogliendo il ricorso, ricorda che la Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevanti le intenzioni delle parti sulla demolizione e ricostruzione del fabbricato ed erronea l'applicazione dell'articolo 67, comma 1 del Tuir ad un terreno già edificato su cui sorgeva un fabbricato. Con la sentenza n. 4150/2014 la suprema Corte ha precisato che “sono soggette a tassazione separata, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; di conseguenza, non possono rientrare tra le stesse le cessioni aventi ad oggetto non un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria ma un terreno sul quale sorge un fabbricato e che, quindi, è da ritenersi già edificato. Nulla rileva che…in base...a intenzioni delle parti il (fabbricato) sia destinato alla demolizione”.

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