L'imprenditore ha l'obbligo di adottare “tutte le misure che secondo l'esperienza e la tecnica siano in grado di tutelare e garantire l'integrità psico fisica del lavoratore, restandone quindi esclusi solo gli atti e comportamenti abnormi ed imprevedibili del lavoratore, idonei ad elidere il nesso causale tra le misure di sicurezza adottate e l'eventuale danno realizzatosi”.
Lo ha confermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 7125 del 12 aprile 2016, avente ad oggetto il ricorso presentato da un dipendente contro la propria impresa per aver contratto, a causa delle mansioni espletate, una grave ipoacusia bilaterale.
Secondo la suprema Corte “l'ipotetica obsolescenza dei d.p.i., ovvero l'utilizzo di altri sistemi (es. control room) non elimina certamente l'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c.”, che ha un “carattere di norma di chiusura del sistema protettivo”.