Una norma per superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. “Tremonti ambiente”).
La novità è contenuta all'articolo 37 della bozza del 14 ottobre di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, collegato alla Manovra 2020 e approvato dal Consiglio dei Ministri n. 9 del 15 ottobre scorso.
La questione, spiega la relazione illustrativa, trae origine dal comunicato stampa del 22 novembre 2017 con il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – titolare del procedimento amministrativo di concessione e revoca delle tariffe incentivanti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 – ha definitivamente chiarito che “la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia. Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto”.
Per tali ragioni, la disposizione – anche al fine di superare i numerosi contenziosi che si sono instaurati sia in ambito amministrativo sia in ambito tributario – definisce la procedura diretta a consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti versando una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi.
A tal fine, i soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono presentare una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate le cui modalità e il cui contenuto sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima e provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30 giugno 2020.
Il perfezionamento della definizione comporta l’estinzione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.
In allegato la bozza del DL fiscale